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Per istrumento di donazione inter vivos semplicemente fatte a’ Successori ab intestato, sino à ragnesi 50. pavoli 3.

Dalli ragnesi cinquanta, fino a’ cento, pavoli cinque.

E da indi in sù, per ciascun centenaro di ragnesi, pavoli uno, sino à detta summa di ragnesi otto, e non più.

E quando simil donazione inter vivos venisse fatta ad estranei, che non succederebbero ab intestato, il Notaro possi havere dupplicata mercede.

Per istrumento d’impresto, ò di credito sino à ragnesi 20. pavoli 1. e mezo.

Se poi tale istrumento fosse con patti, pavoli 2.

E se saranno di maggior summa, d’indi in sù, per ogni centenaro di ragnesi mezo pavol, oltre detta mercede, fino à ragnesi 4 e non più.

E l’istesso si osservi per istrumento di deposito, delegazione, indemnità, ò pagamento di debito.

Per istrumento di procura semplice, un pavol, e mezo.

E se con clausule non così generali, pauli 2., e mezo.

E se con clausule generali pavoli 3.

E se sarà procura generalissima pavoli 5.

Per istrumento di compromesso, sino alla summa di ragnesi 100 inclusivè, pavoli 3.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo sino alla detta summa di pauli 40., e non più.

Per istrumento di transazione semplice, sino alla fumma di ragnesi 100. inclusivè, pavoli 5.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, sino à pavoli 40. e non più.

Avvertendo però, che se le summe contenute nella transazione saranno ineguali, anco li transigenti paghino detta mercede, più, e meno proporzionatamente trà di loro, conforme che le rende anche più utile respectivè, dovendo il Notaro, nel far la sottoscrizione, scriver in quella, per qual parte l’habbia estratto, e se le parti concordevolmente s’accordassero d’haver un solo istrumento, anco doveranno pagar una mercede sola.

Per istrumento di cura speciale pavoli 1., s'è nell’istrumento del contratto, e se è separata, pavoli 3.

Per istrumento di tutela, ò cura generali, fino à ragnesi 100 lire 1 e meza.

E da lì in sù, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, fino à pavoli 40., e non più.

Per qualunque inventario, sino à pavoli 100. pavoli 2. e mezo.

E dalli ragnesi 20. in sù, per ogni 100. pavoli, mezo, sino alla summa di pavoli 40. e non più.

Per istrumenti di rendere ragione di tutela, e d’amministrazione sino à ragnesi 50. inclusivè, pavoli 3.

Dalli ragnesi 50. sino à ragnesi 100., pavoli 4.

E d’indi in sù, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, con questo però, che non s’eccedan pavoli 40.

Per istrumento d’Attoria generale, pavoli 3.

Per istrumenti di Sindicati, pavoli 5.

Per istrumenti di Privilegio di Notariato, pavoli 15.

Per istrumenti di legitimazione, sino à ragnesi 100., pavoli 15.

E se saranno di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, 1 pavolo, fino alli pavoli 40., e non più.


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