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3. Offrire la necessaria sicurezza materiale e morale per la restituzione del prestito.

Art. 44. Ogni Socio azionista, quando abbia le sopra descritte condizioni, potrà ottenere in prestito lire cinquanta oltre la somma da lui versata nella Cassa Sociale. Quando però sia possessore almeno di cinque azioni definitivamente pagate, potrà ottenere fino a lire duegento che costituiscono il maximum dei prestiti, che fino a nuove disposizioni, potranno venire accordate.

Art. 45. Coloro che non sono azionisti, ma solamente inscritti nella Società di Mutuo Soccorso, potranno ottenere prestiti in caso di bisogno, purchè nei registri di detta Società, resultino in pari coi loro pagamenti settimanali. La somma però da concedersi a questi non potrà mai esser minore di lire cinque nè maggiore di lire cinquanta.

Art. 46. I prestiti verranno effettuati sopra cambiale con due firme, ed è condizione indispensabile che il mallevadore sia riconosciuto idoneo dalla direzione, e firmi di proprio pugno tanto la domanda del prestito che la cambiale.

Art. 47. Il figlio non potrà firmare per il padre se non ha raggiunto l’età maggiore, e sia munito di una carta di procura debitamente legalizzata.

Art. 48. Se l’accettante di un prestito ed il suo mallevadore, scambiandosi le parti, domandassero un altro prestito, potrà essergli accordato, purché dal primo al secondo, vi sia lo spazio almeno di quindici giorni.

Art. 49. Il Socio il quale intenda di ricorrere dalla Banca, dovrà esporre alla Direzione in iscritto la sua domanda. La Direzione quando accordi voto favorevole dovrà farne annotazione su apposito registro e staccare un ordine di pagamento per l’importare della somma concessa. Questo ordine verrà consegnato al Socio richie-