Pagina:Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino.djvu/19


—15—

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


Art. 26. Coloro che vogliono entrare nella Società, dovranno produrre una domanda scritta alla Direzione, e sottoporsi alle norme del presente Statuto. Chi non fosse ammesso dalla Direzione ha la facoltà di appellarsi alla prima Adunanza degli Azionisti.

Art. 27. Il socio si obbliga:

  1. A pagare una tassa di Centesimi cinquanta al momento che gli verrà consegnato il libretto in cui sarà stampato il presente Statuto, e riportata l’epoca dell’ammissione del Socio nella Società.
  2. A pagare almeno un azione di lire dieci anche a piccole rate mensili non mai minori di una lira.
  3. A rispondere fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte per i mutui ed i depositi fatti alla Società, o per tutti gli altri obblighi da essa assunti.
  4. Ad apporre la sua firma ad un esemplare di questo Statuto a tale scopo depositato nell’Archivio della Società.

Art. 28. Il Socio ha diritto:

  1. Di votare nell’assemblee generali e prender parte alle loro deliberazioni a norma delle prescrizioni del presente Statuto.
  2. Di ottener Credito dalla Banca nei limiti prescritti e ne’ modi determinati dallo Statuto.
  3. Di partecipare agli utili Sociali a norma dell’articolo 39.

Art. 29. Chi per motivi non riconosciuti validi dal Consiglio d’Amministrazione sia rimasto per tre mesi continui in mora del suo contributo, oppure abbia provocato contro di sé atti giudiziari per la restituzione di prestiti ricevuti, o commesso azioni infamanti, perde il diritto di Socio, senza poter ripetere l’importo che già avesse pagato in conto delle Azioni. Gli compete però sempre il diritto di Appello alla prima adunanza generale.