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Delli Estraordinarij


Che ogni uno possa tenere pesi, et misure, purché siano giusti. Cap. xxxxiii.



Sia lecito ad ogni huomo di Mazz(an)o et habitante in esso volendo tener misure di ogni sorte, cioè da biade, vino, olio, statere, et bilance purche siano iuste, e sigillate dalli Grascieri con l’impronta, o vero merco della Com(m)unità. Et no(n) essendo iuste et come di sopra sigillate non le possino usare ne essi, ne altri sottopena di soldi cinq(ue), per ogni misura, et per ogni volta che contrafarà.


Che chi incottoma grascia in grosso paghi la pena per sé et per il forastiero che la vende. Cap. xxxxiiii.



Perche li forastieri non sanno li statuti, et consuetudini del n(ost)ro Castello di Mazz(an)o per il p(rese)nte Cap(itol)o corressero il cap(itol)o decimo ottavo, sotto la rubrica di chi comprasse, o incottomasse grascia in grosso, qual è similm(en)te nel p(rese)nte libro delli estraordinari che chi comprarà, o incottomarà grascia in grosso fuora della forma del prenominato decimoottavo cap(itol)o volsero chel forastiere che venderà sia assoluto dalla pena in d(ett)o cap(itol)o contenta, ma il terrazz(an)o o habitante in Mazz(an)o paghi non solo la sua pena, ma ancora quella che toccasse pagare al forastiero.


Delli Garzoni che si partono inanzi tempo dalli loro padroni senza licentia, et della pena da pagarsi. Cap. xxxxv.



Volsero ancora che li Garzoni che si partano senza licentia del suo padrone inanzi il tempo finito caschi in pena di un scudo de iulij dieci, e chi se lo acconciasse ina(n)zi sei mesi a mese, o ad anno paghi altretanto di pena, et in ogni modo sia sforzato a lassarlo subito, et quanti dì starà in mora, tanti carlini per uno cioè tanto il padrone, quanto il Garzone paghi. Volsero ancora che li Garzoni così senza licentia partiti non si potessero, né si possono ponere, ne condurre ad opre sotto la pena de venti soldi da pagarsi tanto dal conduttore quanto da chi a esse opere sarà co(n)dotto.


Del modo che si ha da tenere in dare le seme(n)ti alli Garzoni. Cap. xxxxvi.



Perche non è lecito che per accomodare le sementi delli Garzoni si habbiano a deterimento delli padroni a deteriorar li campi, fu ordinato, et reformato, che li Garzoni habbiano, et haver debbiano le loro sementi con le medesime arature, che semina il padrone, et da un lato, et che per un medesimo verso del campo debbiano seminare li Garzoni, come il padrone, et chi contrafacesse, o far contra volesse in iuditio non possa esser inteso.


Di che tempo li Macellari senza pena inanzi la Messa possono vender la carne, et aprire li Macelli. Cap. xxxxvii.



Ordinarono ancora che al tempo del mietere li Macellari possano, et debbiano senza pena ad ogni hora, tanto inanzi messa quanto doppo, non ostante il cap(itol)o dove si dice che inanzi messa il dì di festa non si venda la carne.