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ANNOTAZIONI


CAPO PRIMO. §. II. Co?f fraternità di Sa* Domenico.— Questa Confraternita fu fondata nel 1661 da quattordici nobili: Domenico Del Giudice; Domenico Spanò di Raffaele; Francesco Musitano di Antonino; Gaetano Sarlo di Marcantonio; Agostino Plutino; Diego Genoese di Domenico; Antonino Sacco di Fabrizio; Paolo Musitano di Francesco; Carlo Vitale di Giuseppe; Giuseppe Ferrante di Antonio; Domenico Capua di Girolamo; Saverio Laboccetta di Paolo; Francesco Foti barone dell’Arridi; Domenico Pagano. Poi nel 1766 si aggregarono altre famiglie, e furono Fi locamo, Sirti, Mendozza, Paris io, Manti, altro ramo di Ferrante (Paolo) altro ramo di Genoese (Antonio Maria), Griso, Suppa, Bosurgi, Daynotto, Logoteta, Melissari, altro ramo di Spanò, altro ramo di Laboccetta. Il Suppa assicura che prima de* Regolamenti del 1764 approvati dal Re, bastavano conto anni di nobiltà sindacarla perchè una famiglia potesse essere ammessa a tal Confraternita. Ma i Regolamenti del 1764 richiedono per r ammissione di nuove famiglie, che dovesse provarsi una nobiltà antica e generosa; che quelle passate a Malta non avessero bisogno di altra prova; che le famiglie forestiere dovessero essere di città regia; e che r aggregazione dovesse sempre farsi dalla comunanza de’ fratelli a maggiorità di voti.

In questo luogo è degna di ricordanza la convenzione sinallagmau’ca che al 25 ottobre deL1749, (cioè dopo le strepitose vicende del sindacato come raccontiamo nell’ottavo libro) fu fatta da’ fratelli delle due nobili Confraternite di S. Domenico, e dell’Annunziata o degli Ottimati con uno sco 5o lodevolissimo ed assai filantropico. Tale convenzione fu poi depositata al cav. Felice Laboccetta presso il notajo Antonino Marra di Samba te Ilo, e si compone di 22 articoli, de’ quali mi piace accennare i più notevoli, affinchè gli odierni fratelli dell’una e dell’altra veggano se fosse convenevol cosa rimettere in pieno vigore una convenzione che servirebbe ad avvicinare e quasi fondere le due Confraternite, e riuscirebbe ad entrambe onorevole.

Art. i.° Che ognuno de’ contraenti dovesse pagare annui ducati quattro in tre rate.

2.° Che questo denaro sia depositato in una cassa con sette chiavi di differente serratura da tenersi da un primo Deputato, e da altri sei Deputati di differenti famiglie.