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   220 libro quinto

i Reggini della colletta generale di once venti per ogni quota non dovessero pagarne che cinque, a fine di poter far fronte alla riedificazione e riparazione delle mura, e di esser alleviati dalle cotidiane spese che sostenevano per la dimora degli armigeri che tenevano in assedio il castello. Ma questo però, manchevole di viveri e di munizioni, non potè lungamente durare; ed il presidio aragonese ne patuì la resa verso la fine di settembre.

Lodovico III, dimenticando tutto il passato, diede ampio indulto (1428) a’ Reggini che avevano impugnato le armi contro di lui, richiamò i fuggitivi, e cancellò a favor loro qualunque penal procedimento. Dopo tale indulto i sindaci di Reggio Roberto de Logoteta ed Alberico Illio si condussero presso il re in Aversa, ed ottennero la conferma de’ vecchi privilegi della città, e l’approvazione de’ seguenti:

1.° Che atteso lo stato deplorabile di Reggio, questa, in vece delle once sessanta che pagava della colletta generale, ne contribuisse solo quarantacinque, cioè quindici per ogni quota, in luogo di venti. Più, che a’ Giudei fosse rimesso il diritto della mortafa che pagavano alla regia corte.

2.° Che il capitanio della città non potesse procedere ex officio contro l’università ed i cittadini in modo alcuno, sotto qualsivoglia pretesto, anche nei casi dalla legge permessi.

3.° Che in qualunque pena criminalissima, tranne solo il reato di lesa maestà, fosse lecito alle parti sino alla sentenza diffinitiva desistere, trattare e pacificarsi. E che per tal sentenza il capitanio non potesse esigere dalle parti che tre tareni, quando vi fosse luogo a pena di sangue, e di morte naturale o civile; nelle altre ingiurie o due o un tareno, secondo la qualità delle medesime.

4.° Che i mastridatti non potessero ricevere per diritto di fideiussione e cassazione che grani cinque, e che nulla si pagasse per chiamata di testimoni, o per presentazione d’istanze.

5.° Che niun cittadino potesse esser condotto prigioniero nel castello per qualunque delitto, eccetto quello di lesa maestà; ma che il carcere fosse nella città, secondo il grado e la condizione delle persone.

6.° Che il capitanio ed il castellano non fossero dello stesso paese.

7.° Che la città fosse sempre ed in perpetuo di regio demanio.

VIII. Lodovico III venne poi nel suo Ducato di Calabria, e fermò l’ordinaria dimora in Cosenza; donde con diploma del venti febbrajo 1428 garantì la libertà di commercio tra Reggio e Messina, a patto però che in caso di rottura di guerra con Alfonso re di Sici-