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fondi in Chignolo dell’anno 1136 è obbligo dell’investito di pagare ogni anno Sextaria octo Stario de Pergamo (in Bibl. n. 501); in una donazione fatta nel 1156 alla chiesa e monastero di Pontida di una casa e fondi posti in Vanzone, i donatori si obbligano di tenerli in affitto pagando ogni anno staria quatuor ad starium de Bergamo de frumento (Lup. 2, 1139); in una convenzione del 1162 fra i Canonici di s. Alessandro ed i Decani di Zogno è stabilito quod vicini de Zonio debent dare omni anno officiali ecclesie s. Laurentii — pro unoquoque faco — sextarium unum frumenti ad sertarium civitatis Pergami (Lupi 2, 1193); nell’anno 1169 l’abate Mauro di Astino acquista il diritto di un canone annuo che gravava un molino in Paderno, e che era Modio uno frumenti — ad mensuram Pergami currentem (in Bibl. n. 577), poi lo stesso anno vende quel canone, che, come dice il documento, era Modio uno frumenti — ad sertarium Civitatis (in Bibl. n. 385); in una locazione fatta nel 1203 dal monastero di Astino troviamo: dando et designando ad Giussanicam missis ipsius monasterii de hinc ad s. Martinum sextaria duo et minam unam milii ad sextarium civitatis et deinde omni anno usque ad suprascriptum terminum in s. Laurentio sextaria octo sicalis et omni s. Michaele sextaria segtem milii ad eandem mensuram (in Bibl. n. 576).

45. Dello Statuto del 1204-48 è fortunatamente sopravissuta tutta la collazione in cui si tratta dei pesi e delle misure e delle loro verifiche, ma ivi non si parla dello Stajo che come di una misura in pieno uso (13 § 43): lo stesso si dica della Soma (14 §§ 35, 36). È inutile parlare degli Statuti posteriori che non avrebbero mancato di avvertire un qualunque cambiamento in questa misura, come è inutile avvertire che in nessuno dei documenti, che ci fu dato esaminare, si trova una espressione che, come quella del 1076, dia motivo di pensare ad una qualche riforma.

46. Pergam. in Bibliot. n. 549.

47. Lupi 2, 1209.

48. Lupi 2, 1219.

49. Lupi 2, 1333 seg.: Il Proposito di s. Alessandro debeat dare ad manducandum centum pauperibus et pro quo convivio debeat erogari Somas quatuor de omni blava. — Leprosi ipsius Civitatis habeant omni anno Somas tres de blava et Croxati