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Paribas (cfr. pagg. 144 e segg. della trascrizione dell’udienza del 13 luglio 2007), un suo nuovo esame è del tutto superfluo.


È stato richiesto l’esame di Silvio Berlusconi ex art. 210 c.p.p.

Egli, come è noto, è imputato del medesimo reato contestato a Mills, ed il procedimento a suo carico, originariamente unito al presente, è attualmente sospeso per invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si tratta di persona che non ha mai reso l’interrogatorio, né si è presentata in dibattimento quando ne era stato previsto l’esame, o quanto meno per rendere dichiarazioni spontanee. Inoltre in questa sede egli non avrebbe alcun obbligo di dire la verità.

Bastano queste brevissime considerazioni per escludere la necessità della sua comparizione, non rispondente a cogenti e decisive esigenze processuali.

Nessuna delle prove orali richieste soddisfa i requisiti di cui all’art. 507 c.p.p.


Resta infine da considerare la richiesta di effettuazione di perizia contabile.

La difesa ha motivato l’istanza sulla base del fatto che la dott.ssa Tavernari non ha illustrato parte dei suoi elaborati (la c.d. consulenza rossa, dal colore della copertina) a seguito della separazione degli atti a carico del coimputato Silvio Berlusconi, come da ordinanza pronunciata il 17 ottobre 2008 da questo Tribunale. Ha inoltre affermato che non poteva chiamare a relazionare sugli stessi temi il proprio consulente prof. Perini, se non dandogli un termine di alcuni mesi per esaminare atti e documenti, di cui fino ad ora egli non si è specificamente occupato.

È pertanto assolutamente indubbio – e la complessità delle relazioni depositate al fascicolo del dibattimento ne è la riprova evidente – che chi si avvicinasse per la prima volta alla materia (e tale non è la situazione soggettiva del prof. Perini), avrebbe necessità di un lungo periodo di tempo per rispondere ai quesiti che il Tribunale ritenesse di dover porre.

Anche in questo caso, non bisogna dimenticare che l’assunzione della prova ex art. 507 c.p.p. va disposta solo se assolutamente necessaria e decisiva. Questo principio va raccordato con le esigenze di celerità e di economia processuale, che regolano il dibattimento.

Proprio in relazione a tali esigenze, non si può sottacere il fatto che il materiale documentale è stato esaminato nella sua interezza anche dai consulenti delle difese nel processo di cui questo costituisce uno stralcio, e che solo la sopravvenuta separazione ha impedito la trattazione unitaria di quanto elaborato dalla dott.ssa Tavernari, rendendone una parte inutilizzabile unicamente per ragioni processuali sopravvenute.

Il contemperamento delle esigenze sopra menzionate, unitariamente considerate, la lettura delle relazioni già depositate ed un riesame attento delle deposizioni orali dei consulenti delle parti, portano a ritenere che l’effettiva necessità di una perizia sia superata dall’esame del materiale già elaborato.

Per la rilevanza nel presente procedimento delle prove documentali, e per la necessità che esse siano tutte scrupolosamente esaminate in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti, questo collegio non può che disporre il completamento dell’esame della consulente Tavernari ex art. 507 c.p.p., in conseguenza delle ragioni processuali sopra indicate.

La richiesta di nuova perizia va pertanto respinta e va disposta la citazione di Claudia Tavernari affinchè illustri il contenuto del suo elaborato nella parte non ancora oggetto di deposizione.


Va da ultimo in questa sede affrontata la questione della piena corrispondenza della traduzione in italiano alle deposizioni in lingua inglese dei testimoni sentiti in rogatoria fra il 24 e il 27 settembre 2007, stante le osservazioni critiche delle parti.

È necessario, essendo tale trascrizione frutto di una traduzione effettuata in simultanea – con tutte le difficoltà connesse a siffatta attività – che un controllo seppur parziale venga ora effettuato, e l’incarico sia dato a persona diversa da quelle che hanno eseguito allora il lavoro, peraltro residenti nel Regno Unito, come da separato provvedimento.