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Seguiva la richiesta di sospensione del procedimento da parte della difesa Berlusconi, essendo questi “capo dell’opposizione e candidato premier nella nuova tornata elettorale” (le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008), al fine di un contemperamento “delle esigenze della giustizia con quelle della politica”.

La richiesta veniva accolta, con conseguente sospensione per pari tempo (dal 7 marzo al 18 aprile 2008) del decorso della prescrizione.


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Berlusconi di sospensione del processo in pendenza della campagna elettorale;

- sentite le altre parti

osserva:


L’art. 159 c.1 n.3 c.p. prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”. Per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta.

E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi in particolare negli artt. 3, 51 e 111 della Costituzione, complessivamente considerati, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, segnatamente nelle sentenze 13/20 gennaio 2004 n. 24 e 12/15 dicembre 2005 n. 451.

Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata di tali pronunce, che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti.

Nel caso concreto, la richiesta proviene da persona che, unitamente ad entrambi i suoi difensori, partecipa alla competizione elettorale, e concerne un periodo di tempo limitato, di una quarantina di giorni, nel quale peraltro il Tribunale potrebbe in astratto celebrare – secondo il calendario da tempo fissato – soltanto due udienze, quelle del 14 e 28 marzo. Inoltre l’adempimento istruttorio oggi stesso disposto consiste in una richiesta rogatoriale, i tempi della quale non sono nella disponibilità di questo Collegio: adempimento che difficilmente potrebbe compiutamente svolgersi in una delle udienze sopra indicate, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per l’organizzazione della richiesta videoconferenza. Considerato che la prescrizione non decorre durante il tempo della sospensione ex art. 159 c.p. e osservato che dalle ricorrenze del caso concreto, alla luce di quanto sopra, non emerge il pericolo di lesione degli interessi delle altre parti processuali;

P.Q.M.


Letto l’art. 159 c. 1 n. 3 c.p.,

sospende il presente procedimento e conseguentemente il corso della prescrizione e fissa l’udienza del 18 aprile 2008 aula 4 ore 9,30 per l’effettuazione della disposta rogatoria, ove possibile, o per ogni altro utile adempimento istruttorio.


Vinte le elezioni dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, questi assumeva l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il 18 aprile 2008 venivano sentiti, in videoconferenza dalla Confederazione Elvetica, i testi Pierre Amman ed Antonio Mattiello. Nel corso della rogatoria venivano affrontate e risolte, dall’autorità