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come tutte le volontà umane; e nel diritto la imitazione è tanto più ragionevole e opportuna, che non solo toglie di mezzo ad un tratto tutte le difficoltà, che si oppongono ad ogni tentata innovazione, e facilita i rapporti internazionali con la somiglianza della norma giuridica, ma offre il vantaggio dell’esperienza, che altrimenti in siffatta materia è pressochè impossibile. Di questa imitazione sono piene le storie di tutti i diritti, sicchè convien riprovare come falsa esagerazione il concetto di un logico e continuato interno svolgimento degli istituti giuridici di un popolo, che un tempo appariva quasi canone fondamentale della storia del diritto. Gli esempi più clamorosi sono quelli della pacifica importazione o della volontaria adozione di intere parti del diritto straniero in complesso. In alcuni casi si tratta di riproduzione a guisa di propaggine, come avvenne nelle colonie greche e romane, e più recentemente nelle spagnuole e nelle inglesi, anche là dove non si può parlare di violenta imposizione per conquista. In altri di imitazione per ottenere l’unità del diritto con popoli, coi quali si hanno comuni rapporti, come avvenne nell’assimilazione di tante norme di diritto greco e in generale mediterraneo da parte dei romani, il cui esempio più manifesto è quello del diritto marittimo; e come accadde poi in Europa pel diritto marittimo italiano, spagnuolo e francese. In altri casi ancora più importanti per la scienza, si riscontra addirittura l’imitazione di tutto un sistema giuridico a causa della incapacità, in cui si sente un popolo o il suo legislatore, di compiere ad un tratto un’immensa riforma del diritto senza appigliarsi alla grande opera compiuta da altri. Così noi troviamo adottato per una seconda volta in Europa e fuori come diritto comune il diritto romano nella forma datagli dalla compilazione Giustinianea; così nel diritto musulmano si riscontrano tanti elementi del diritto bizantino; così gli Statuti di alcuni Comuni servirono di modello agli altri; così il diritto germanico s’infiltrò presso popoli Slavi ed Ungheresi; il diritto francese diventò il modello di tanti codici europei, americani ed africani; alcune parti del diritto commerciale tedesco furono accolte da parecchie altre legislazioni; e così, per chiudere con uno degli esempi più recenti e di maggior valore, nel Giappone, dove molti secoli or sono era stato adottato il diritto cinese, negli ultimi anni del secolo decimonono fu imitato in grandissima