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CAPITOLO II

(2 settembre-10 ottobre 1551).

[Il concilio fissa gli articoli sull'eucaristia tratti dalla dottrina luterana e zuingliana. — Istruzioni ai teologi sul metodo da seguire nella trattazione: malcontento dei teologi italiani. — Esame degli articoli e redazione dei canoni. — Si approva di formare anche i canoni della dottrina. — I rappresentanti imperiali insistono che, per fissare la dottrina dell'eucaristia e trattare della comunione del calice, si attenda l’arrivo dei protestanti, pei quali chiedono un salvocondotto conciliare. — Il papa acconsente al salvocondotto e a differire la trattazione del calice, non dell'eucaristia. — Disputa fra i domenicani e i francescani sul modo come Cristo è presente nell’eucaristia. — Proposte di riforma degli abusi riguardanti questo sacramento. — La giurisdizione episcopale: excursus dell’autore sull’origine di essa e dei suoi abusi. — Sulle appellazioni: critica del Groppero e difesa del Castelli: proposta di riforme. — Sulle degradazioni e loro abusi. — In congregazione si conclude per la concessione del salvocondotto e per la dilazione di alcuni capi dell’eucaristia.]

Ma ritornando a Trento, il 2 settembre, che seguí la sessione, fu fatta la congregazione generale, e in quella deputati li padri a formar gli articoli dell’eucaristia per dar alli teologi e per raccogliere gli abusi introdotti in quella materia. Dopo si ragionò della riforma, la qual dovendo esser per levar le cause di non riseder alli vescovi, molte ne furono commemorate, parte proposte per inanzi in Trento e in Bologna, e parte allora di novo. Finalmente si fermarono su la giurisdizione, dicendo che si ritrovavano li vescovi a fatto privati di quella, parte con le evocazioni di cause, parte per appellazioni, e finalmente per le esenzioni; anzi che piú frequentemente dalli sudditi era esercitata giurisdizione sopra e contra di loro, o per speciale commissione da Roma, o per virtú di conservatorie che dá loro sopra li sudditi: e sopra queste materie