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Camera dei Deputati — 44 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



Si deve naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già accennato in apertura di capitolo, come esuli dai compiti della Commissione ogni e qualsiasi analisi di responsabilità a livello individuale, restando confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta parlamentare all’accertamento di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di innocenza o di colpevolezza.

Avuto riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge istitutiva finalizza all’accertamento della consistenza della Loggia P2 ed alla valutazione del suo rilievo politico, rimane irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che con Gelli abbia simpatizzato e non sia stato ritualmente affiliato alla loggia.

Il complesso contesto di documenti, nell’ambito del quale le liste abbiamo visto si inseriscono con puntuale riscontro, consente di affermare come il margine di dubbio è da circoscrivere a coloro che risultano menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri dell’appartenenza alla loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla stessa: rilievo questo che, a prescindere dalla estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire l’attendibilità generale dell’intero compendio documentale sequestrato al Gelli, dal quale ha preso le mosse l’inchiesta parlamentare.

Dovere di questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincim~ento basato su prove, su concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche che da tale quadro si possono trarre un giudizio complessivo di attendibilità, al quale la Commissione ritiene doveroso aggiungere che l’ipotesi che singoli casi possano sfuggire in via di eccezione alla affermazione di principio non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza di un accumularsi di indizi fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile anche se statisticamente improbabile.

Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema dell’appartenenza alla massoneria degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando sui termini di tale discorso la generalizzata linea difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari e giudiziari da parte degli affiliati è stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di affermare che essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta da regime particolare, in essa ricompresa.

Bisogna premettere in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci mostra reclutati anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo Giustiniani. L’esistenza comprovata di logge coperte presso le famiglie di minor rilievo e la contemporanea iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni ci mostra un aspetto peculiare della Loggia P2, che veniva in un certo senso a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato mondo sommerso. L’individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l’analisi delle posizioni singole. Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti,