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dette case di abitazione in niun modo, tranne il caso di dotare le figlie, o assicurare le doti delle mogli dei loro figli maschi.

3°. di dover corrispondere esattamente l'annuo canone nelle scadenze che saranno stabilite.

4°. di mantenere le case facendovi tutti gli accomodi necessari.

Articolo 16°. In caso d'inadempimento al pagamento dell'annuo canone, o di contravvenzione agli obblighi come sopra, il Colono moroso contravventore sarà immediatamente espulso, e le case saranno devolute al Real Governo sopra semplice ordinanza del Dicastero de' Lavori Pubblici, emessa nel verbale che sarà redatto degli agenti della Amministrazione come appresso si dirà.
Articolo 17°. Pei primi quattro anni dal dì dell'immissione in possesso, i coloni sono dispensati dal pagamento del canone stabi-