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- 97 - Art. 16

per l’avviso della variata successione ai treni stessi ed alle stazioni devono osservarsi le modalità stabilite per le precedenze anormali (Art. 25).

4. Le conferme dell’annuncio si danno con le norme stabilite per i treni straordinari, omettendo però indicazione degli incroci.

5. Per i supplementari a seguito l’annuncio con correntale o per telefono è obbligatorio soltanto sulle linee in condizione di deficiente visibilità di cui all’articolo 15.29 c).

Per i treni supplementari in precedenza l’annuncio con correntale o per telefono è sempre obbligatorio.

6. La stazione di origine di un treno supplementare, quando non sia a conoscenza delle prescrizioni che debbono essergli fatte, le rileverà dal foglio di corsa del treno normale e, quando dovesse inoltrare per primo il treno da essa originario o si trattasse di supplementare in precedenza, dovrà richiederle alla stazione capo tronco precedente.

7. Sulle linee a semplice binario quando un treno è seguito da supplementare, il capotreno nell’entrare nelle stazioni di incrocio o da considerarsi tali (Art. 15.11) ed in quelle che non abbiano confermata l’effettuazione del supplementare, deve presentare dal bagagliaio il segnale di arresto ai deviatori, ai dirigenti nonchè ai treni in direzione opposta come stabilito dal Regolamento Segnali.

Il segnale sarà esposto anche nell’entrare nelle stazioni che avessero fermato il treno al segnale fisso.