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e d'imposizioni arbitrarie, di contribuzioni alle comuni, od ai particolari.

III. Contro gli individui compresi nelle avanti fatte eccettuazioni si continueranno i procedimenti, e saranno giudicati nella forma dalle nostre leggi prescritta, ed a termini di ragione, e giustizia.

IV. Si desisterà da ogni ulteriore procedimento contro tutti gli altri non compresi nelle avanti fatte eccettuazioni, siano essi ditenuti, contumaci, o fuggitivi.

V. Si ordinerà dai Regii nostri Senati il rilascio dei ditenuti ammessi a godere del benefizio del nostro indulto, non ancora condannati, ed eziandio di quelli, che sebbene condannati lo furono però a pene corporali per tempo limitato, non maggiore di anni dieci.

VI. Nell'ordinare però il loro rilascio si prescriverà quanto ai suddetti il confino in qualche luogo determinato, sotto la stretta vigilanza delle Autorità locali, pendente quel termine, che verrà fissato; oppure l'assoggettamento loro in patria ad una eguale giornaliera vigilanza delle Autorità locali, facendo ad essi passare sottomissione di vivere in avvenire da fedeli e leali sudditi, e di non più incorrere in simili eccessi, sotto più gravi pene; e quanto agli esteri si prescriverà loro il bando dai Regii Stati.

VII. Coloro, contro de' quali già si fossero rilasciate lettere di cattura o citazione dovranno, se sono negli Stati, fra il termine di mesi tre dalla data del presente, e se sono assenti, fra mesi sei, e nei primi giorni quindici dopo il loro ingresso in essi presentare il loro ricorso ai Senati nostri, e nell'ammetterli all'indulto si prescriveranno quelle cautele, che si crederanno le più adattate fra le avanti menzionate; e non presentandosi da essi il ricorso nei termini avanti stabiliti, verranno arrestati, ed assoggettati a più rigorose cautele.

VIII. Colla pubblicazione del presente Editto cesseranno le funzioni della Regia Delegazione, e le cause ancora pendenti