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VII. Li proprietarii, od altri tenimentarii di case, od edifizi, che scientemente a titolo d’affitto, o gratuitamente, od in qualunque modo permettessero le adunanze segrete nelle loro case, od edifizi, saranno puniti come li membri di esse, oltre la perdita del fitto di un anno a favore delle Congregazioni di Carità locali, qualora si trati solo di società, di cui nell’articolo V; e qualora fossero eglino stessi membri delle società di cui nel succitato articolo, saranno puniti come li fondatori; e direttori di esse.
VIII. Li pubblici Funzionarii ed Impiegati, che avendo notizia di una società segreta, e delle di lei adunanze, non ne faranno la denunzia, quantunque ne ignorino lo scopo, saranno puniti colla pena del carcere di un mese sino a tre, e colla privazione dell’impiego, o funzione.
IX. Gli esteri, e non naturalizzati in questi Regii Stati, dopo scontate le pene imposte, saranno espulsi dai medesimi.
X. Mentre Ci riserviamo di dare nuove, e più vigorose provvidenze a contegno degli stampatori, librai, ed altri qualunque, che si permetteranno d’imprimere, introdurre, e smaltire libri, e stampe, intagli, litografie, e manoscritti tendenti a propagare massime sediziose, ed a corrompere i principii della sana morale, inculchiamo a tutte le Autorità cui spetta di vegliare, e far vegliare all’esatta esecuzione delle leggi, ed ordini tutti ora vigenti a tale riguardo, e specialmente di quelli contenuti nel Regio Editto delli 10 giugno 1814.