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certi, e determinati, o senza fissazione di tempo per mezzo di avvisi segreti, per trattare e conferire assieme di qualsivoglia oggetto letterario, religioso, politico od altro, senza averne avuta la nostra approvazione, o contro le regole, statuti, e Costituzioni già da Noi approvati.

III. Sarà egualmente vietato ai nostri Sudditi di far parte di società segrete, esistenti in estero Stato, e di avere con esse corrispondenze.

IV. Qualora lo scopo di simili società si scopra diretto a promuovere, o concitare sedizioni, cangiamento di forma di Governo, od altro oggetto contro la sicurezza e tranquillità dello Stato, saranno li membri di tali società, o corrispondenti di esse puniti come rei di delitto di lesa Maestà, e colle pene prescritte dalle nostre Leggi, lib. IV, tit. XXXIV, cap. 2.

V. Li fondatori, e direttori di altre società riputate illecite saranno puniti colla pena del carcere non minore di un anno, ed anche della galera estensibile agli anni dieci, qualora lo scopo loro fosse diretto a promovere massime irreligiose, e la corruttela dei costumi.

Li Regii Impiegati saranno inoltre, anche pel fatto solo d’essere intervenuti alle adunanze, privati dell’impiego, ed inabilitati a qualunque Regio servizio.

VI. Li membri delle società, di cui nell’articolo precedente, saranno anche puniti con pena di carcere non minore di mesi sei, oltre la perdita dell’impiego quanto agli Impiegati; a quale pena soggiaceranno pure coloro, che senza intervenire alle adunanze terranno con esse corrispondenze.