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8. Le liste una volta compilate ed approvate saranno permanenti; dovendo però ogni anno essere rivedute e corrette, per via di radiazioni od inscrizioni nuove, colle norme che si diranno in appresso.

9. Non più tardi del giorno 20 aprile le liste elettorali dovranno essere ultimate a cura delle singole magistrature, le quali ne faranno eseguire l’immediata affissione alla porta esterna della residenza comunitativa, per dar luogo ai reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni.

10. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito ad ognuno, che credesse di aver reclami a produrre, d’indirizzarsi a tal uopo alle respettive magistrature comunali; come dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

11. Il tempo utile pe’ reclami sarà di giorni quattro non compreso quello dell’affissione: e i ricorrenti debbono presentarli al capo del municipio corredati dei documenti giustificativi.

12. Scorso il perentorio termine suddetto, le magistrature entro tre giorni, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che riconoscono giusti, correggono di conformità le liste degli elettori e degli eligibili, e le trasmettono in doppio esemplare al preside della provincia, unitamente ai reclami e documenti re-