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ognuno di essi tutta intera la cifra censuaria voluta dallo statuto fondamentale, possono esercitare il diritto di elettore in uno di quei distretti a loro scelta, facendone preventiva dichiarazione tanto al capo della magistratura del proprio domicilio, quanto al capo di quella del luogo da lui prescelto.

6. Gl’individui che esercitano un pubblico impiego, e che hanno i requisiti voluti dallo statuto per essere elettori, potranno usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il loro ufficio, previe le dichiarazioni di che all’articolo 5.


TITOLO II.


Della formazione delle liste elettorali

7. In ogni comune vengono compilate dalla magistratura le liste degli elettori, e degli eligibili sopra una modula in cui sia indicato con numero progressivo il cognome e nome, e la paternità di ciascun elettore ed eligibile, come pure il suo domicilio reale, e il titolo o titoli che gli danno il diritto di essere elettore od eligibile. A tale effetto i parrochi, e i cancellieri del censo sono tenuti di somministrare alle prefate magistrature gli occorrenti materiali, e le nozioni necessarie di che verranno richiesti.