Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/94


— 62 —

Sono elettori

1.° I Gonfalonieri, priori, ed anziani delle città e comuni, i sindaci degli appodiati, i consiglieri comunali e provinciali.

2.° Quelli che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi trecento.

3.° Quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa fissa di scudi dodici annui.

Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.

4.° I membri de’ collegi delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.

3.° I membri dei consigli di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.

6.° I dottori di teologia, filosofia o filologia laureati da sei anni; gli avvocati dopo sei anni dalla prima inscrizione nell’albo del loro collegio; i procuratori laureati inscritti definitivamente da sei anni nei ruoli dei loro tribunali; i medici e chirurgi matricolati da sei anni; i notari di rogito esercenti da sei anni; gl’ingegneri laureati da sei anni.

7.° I laureati ad honorem nelle università dello Stato.

8.° I parrochi.

9.° I membri delle camere di commercio.