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giorno dell’affrancazione. In difetto di ciò avrà luogo il disposto dell’articolo precedente.

Art. 30.° I contratti si faranno mediante semplice processo verbale da redigersi in quadruplo originale, il primo dei quali dovrà consegnarsi al luogo pio, o pubblico stabilimento, il secondo all’affrancante dopo il saldo del prezzo integrale stabilito, altro originale dovrà conservarsi nell’Archivio del ministero delle finanze, ed il quarto dovrà rimettersi alla direzione generale del debito pubblico. Il verbale stesso sarà firmato rispettivamente dal Ministro delle finanze, e dai presidi delle provincie, e da tutte le parti interessate, che interverranno all’atto: non andrà soggetto ad altra spesa, che à quella della carta di bollo, della scritturazione, e della tassa del diritto fisso di registrazione di bajocchi 20.

Art. 31.° I cancellieri del censo, ed i conservatori delle ipoteche saranno tenuti di eseguire le volture, trascrizioni, e cancellazioni d’ipoteche sopra un tale atto, come rivestito delle solennità volute dai regolamenti.

Art. 32. Ad istanza dei singoli contraenti che avranno ottenuto l’affrancazione, o redenzione come sopra, i conservatori delle ipoteche daranno i certificati di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti i dominj diretti affrancati, e di tutte le annotazioni, che abbiano avuto luogo nei registri ipotecarj relativamente ai censi re-