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tazione, o rifiuto dell’offerta, e tale decisione sarà notificata agl’interessati, il tutto nel termine possibilmente più breve, con la prefissione dei giorni venti, da farsi nel modo indicato nell’articolo precedente, all’oggetto di presentarsi per la stipulazione del contratto. Questa si eseguirà d’officio, qualora i rappresentanti dei luoghi pii, e pubblici stabilimenti non si presentassero nel giorno prefisso.

Art. 25.° Nel caso, in cui o dal Ministro delle finanze o dai presidi delle provincie fosse rifiutata l’affrancazione, o redenzione, l’offerente potrà ricorrere in via straordinaria al Consiglio de’ Ministri, la cui deliberazione sarà definitiva.

Art. 26.° Il prezzo delle affrancazioni, o redenzioni dei debiti sopra contemplati, dovrà sborsarsi nelle casse camerali di Roma, e delle rispettive provincie, per la quarta parte di esso dieci giorni dopo la data della partecipazione della seguìta approvazione, e per gli altri tre quarti entro il termine di mesi sei anche in rate da determinarsi. La esecuzione del contratto, comprensivamente all’acquisto del pieno dominio, o possesso resterà sospesa sino alla totale soddisfazione del prezzo, e mancando in tutto, o in parte, alla stabilita scadenza, il pagamento come sopra, senza bisogno d’interpellazione alcuna, ed esclusa qualunque pur gazione di mora, si avrà il contratto come non