Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/55


— 23 —

quantità del peso o debito, che s’intende affrancare, o pagare, non che l’istromento, o altro atto, da cui ne risulti la prova, colla dichiarazione in quanto ai livelli, canoni, o pensioni, se siano perpetui, o temporanei, quale sia la generazione attualmente investita, quanto tempo manchi al termine dei rispettivi contratti, e se oltre le annualità, comprenda la prestazione dei laudemj, o quindennj, o altri accessorj speciali, che possono essere calcolati a denaro; come altresì verranno indicate tutte le condizioni, che siano apposte ai censi riservativi, e rendite a frutti compensativi, che portassero seco qualche peso accessorio, oltre il pagamento dell’annua prestazione, e del capitale.

Art. 22.° Unitamente a tale dichiarazione, éd alla prova dell’eseguito pagamento delle rate di debito già decorse, si dovrà presentare un atto obbligatorio di offerta indicante la somma, che s’intende sborsare per prezzo dell’affrancazione, o redenzione, secondo le norme sopra designate, oltre quello, che s’intende dare per gli accessorj proprj di ciascun contratto. Il termine, in cui resta autorizzata la presentazione dell’offerta è di mesi sei decorrendi dalla data della presente legge, salvo al governo, decorso tal tempo, di prendere quei provvedimenti, che si crederanno più opportuni.