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Art. 18.° È riservato ai luoghi pii, e pubblici stabilimenti esteri la facoltà di ricevere la rendita consolidata come sopra, ovvero dimandare la effettiva consegna del prezzo ritratto dall’affrancazione. Anche però in questo secondo caso avrà luogo la surrogazione delle rendite consolidate con tutte le norme prescritte dalla presente legge; e l’erario dovrà considerarsi come depositario della somma convertita in consolidato, che peraltro dai detti luoghi pii, e stabilimenti non si potrà esigere se a tutto loro rischio e pericolo non vengano tolti i vincoli de’ quali sieno affette le relative cartelle.

Art. 19.° Per l’esecuzione della presente legge sarà aperto nel Ministero delle finanze un protocollo, nel quale sia libero a qualunque debitore per titoli contemplati nell’articolo 4.° verso i luoghi pii, e pubblici stabilimenti di Roma, e Comarca, il dichiarare di volerne devenire all’affrancazione, redenzione, e pagamento sulle basi sopra stabilite.

Art. 20.° Eguale protocollo sarà aperto allo stesso oggetto nell’ufficio di ciascuna delegazione, o legazione pei respettivi luoghi pii, e pubblici stabilimenti.

Art. 21.° In detto protocollo, oltre la data dell’offerta, il nome e cognome dell’offerente, e l’elezione del suo domicilio, verranno indicati con precisione, e descritti la qualità e