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Art. 15.° Sino al totale pagamento del prezzo di affrancazione, continuerà l’affrancante a corrispondere ai luoghi pii, o pubblici stabilimenti le dovute prestazioni; ed a favore di lui decorreranno i frutti a carico dell’erario alla ragione del cinque per cento sopra le somme pagate.

Art. 16.° A favore dei luoghi pii, e pubblici stabilimenti, cui spettavano i canoni livelli, censi riservativi e capitali di prezzo a frutti compensativi, affrancati e redenti sarà costituita una rendita consolidata inalienabile corrispondente all’annua originaria prestazione che da essi si percepiva, oltre quella risultante dai laudemj, quindennj ed altro sopra contemplato nell’articolo 10 alla ragione del cinque per cento; quale rendita comincierà a decorrere dal giorno in cui il prezzo di af francazione fu interamente pagato. I pagamenti di queste rendite consolidate si effettueranno per semestre alle scadenze fisse di giugno e decembre in ogni anno.

Art. 17.° Sulla detta rendita consolidata saranno trasfusi tutti i pesi, ed obblighi, che si troveranno esistere all’epoca della pubblicazione della presente legge sul dominio diretto, e gli altri titoli affrancati, e redenti non escluse le stesse iscrizioni ipotecarie riguardo alle quali si osserveranno le norme da stabilirsi’quì appresso.