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si la capitalizzazione come allo stesso §. precedente.
§. III. Se infine la somma dovuta a titolo di laudemio nemmeno apparisce dall’ultimo pagamento, l’affrancante dovrà sborsare una vigesima parte del capitale risultante dall’annua rendita costituito nel modo sopraindicato . Questa vigesima parte aumenterà, o decrescerà in proporzione quando si tratterà di laudemj dovuti o per patto, o per legge, o per consuetudine al saggio maggiore, o minore del 2 per 100 sul valore del fondo, S. IV. Ove invece dei laudemj abbia luogo la percezione dei quindennj, l’aumento a questo riguardo si farà prendendo venti volte la rata annua dei quindennj medesimi.
Art. 7. Nei casi, nei quali, oltre il canone il direttario ha diritto di esigere in certi e determinati periodi di tempo, il pagamento di un laudemio o altra prestazione in quantità fissata dal contratto, dalla consuetudine, o da speciali disposizioni, il laudemio, o la prestazione verrà divisa pel numero degli anni compresi fra l’uno, e l’altro pagamento, e l’affrancante sborserà venti volte il quoto risultante da tale divisione; ove poi in tali casi non sia fissata la quantità precisa del laudemio, o prestazione, ma sia determinato il solo saggio di ragguagliarla, si prenderà per norma la quantità dell’ultimo laudemio, o prestazione, e