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TITOLO IV.

Disposizioni generali.

44. Ciascun elettore che interviene al l’adunanza, deve esser munito di una polizza firmata dal capo della rispettiva magistratura comunale, testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta ad uno dei segretarj, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro. Chi non è munito della polizza, non avrà ingresso alla sala.

45. Il presidente e gli squittinatori dovranno tuttavia permettere che abbiano accesso nella sala e siano ammessi a votare coloro, che si presentano con una sentenza del magistrato di appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel collegio.

46. Gli elettori non possono intervenire armati, nè potranno in qualsiasi modo turbare l’ordine e la quiete nell’adunanza.

47. È vietato arringare gli elettori, promuovere questioni, discutere a deliberare sopra qualsiasi materia.

I reclami o le difficoltà, che potessero insorgere durante l’adunanza, debbono presentarsi in iscritto al banco della presidenza, che ne decide inappellabilmente, inserendoli però nel processo verbale.