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e più della metà dei suffragj dati dai votanti presenti all’adunanza.

44. Qualora l’elezione non si effettuasse nella prima votazione, si farà luogo ad un secondo esperimento nel modo seguente:

Il presidente proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragj, ed apre la seconda votazione per ischede. In questa votazione i suffragj non potranno cadere se non sopra l’uno o l’altro dei due predetti candidati.

La nomina seguirà a favore di quello dei due candidati che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di suffragj la sorte decide.

42. L’elezioni suddette, da farsi dai collegi elettorali, dovranno compiersi nel tempo e termine di giorni tre; scorsi i quali collegj immediatamente si sciolgono.

43. Verrà compilato un processo verbale della seduta, e ne saranno fatti tre originali, ciascuno sottoscritto da tutti i componenti la presidenza. Uno di essi verrà depositato nella segreteria del comune ove si è radunato il collegio, altro nella segreteria legatizia o delegatizia, ed altro sarà trasmesso al ministero dell’interno.