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gistratura, fanno provvisoriamente le veci di squittinatori.

25. Nell’istesso banco del presidente sederanno i quattro squittinatori ( due per lato ), e il banco debbe essere collocato in modo, che a ciascun degli elettori sia dato di accedervi e girarvi intorno liberamente.

26. Sul banco della presidenza, per ciascuno dei membri che la compongono, vi sarà una copia dello statuto, fondamentale, altra della legge elettorale, altra delle liste degli elettori, altra finalmente della lista generale degli eligibili della intera provincia.

Come pure vi sarà collocata l’urna per deporvi le schede o polizze di ciascun elettore. Anche sul tavolino dei segretarj vi saranno le stampe suindicate.

27. Di faccia al banco della magistratura, e ad una giusta distanza, vi sarà una tavola per comodo degli elettori che volessero scrivere la loro scheda. Nella sala dell’adunanza saranuo affisse alla pubblica vista una copia delle liste degli elettori, ed altra di quella degli eligibili della provincia.

28. All’ora prescritta, cessato il suono della campana, e presenti almeno trenta elettori, il capo della magistratura legge l’atto di convocazione, e poscia fa l’appello nominale degl’intervenuti, onde procedere alla nomina: 1. di quattro squittinatori: 2. di due