Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/101


— 69 —

16. Contemporaneamente lo stesso preside, dietro l’ordine del governo, prevj gli opportuni concerti col capo della magistratura dei singoli distretti, pubblica e dirama a tutte le comuni una notificazione che prescrive il giorno, l’ora, ed il locale della riunione del collegio elettorale.

17. Le liste e la notificazione di che sopra, verranno affisse indilatamente in ogni comune a cura delle respettive magistrature.

18. Ad oggetto di servire alla sollecitudine prescritta dall’art. 66 dello statuto fondamentale, per la prima riunione dei consigli, le decisioni della commissione di revisione, in merito ai reclami, saranno per questa volta inappellabili, e verranno notificate a cura delle respettive magistrature alle parti interessate.

19. Ogni anno, entro i primi otto gior ni del mese di novembre, le magistrature comunali dovranno procedere alla revisione e purificazione delle liste elettorali. A tale effetto ciascuna magistratura, non più tardi del giorno 20 ottobre, ne renderà avvertito il pubblico, affinchè coloro che avessero titoli per essere inscritti nelle liste elettorali, possano esibirli.

20. Per l’affissione, rettificazione, ed approvazione delle medesime, non che pe’ reclami, si osserveranno le prescrizioni e i ter-