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putati inammissibili, aggiungendo le loro osservazioni.

13. Una commissione di revisione composta del capo della provincia in qualità di Presidente, dei tre membri della Commissione provinciale amministrativa, e del giusdicente o assessore locale ( e del Gonfaloniere in caso di mancanza di uno dei quattro membri suindicati ) esamina nel perentorio termine di giorni cinque tutte le liste elettorali, e decidendo in merito degli avanzati reclami, le corregge e le verifica analogamente ed a senso di legge.

14. Rettificate ed approvate le liste come all’articolo precedente, il preside della provincia ne ritorna ai respettivi municipj un esemplare firmato da tutti i membri della com missione di revisione, perchè sia depositato conservato nella segreteria comunale.

15. Il preside della provincia dispone che vengano tosto stampate distintamente le liste degli elettori d’ogni collegio elettorale , e la lista generale degli eligibili di tutta la provincia, e delle une e dell’altra ne fa la diramazione. Dirama le prime alle magistrature delle comuni comprese in ciascun distretto: dirama la seconda a tutte le magistrature della provincia. Ciò non esclude che il deputato non possa nominarsi anche fuori della lista predetta, purchè sia tra gli eligibili dello Stato,