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6 documenti.

colto, il medesimo non parrebbe conforme nè ai principi che informano il vigente codice di procedura penale, nè all’indole particolare del diritto di proprietà letteraria.

Infatti, secondo gli accennati principi del nostro procedimento, l’azione penale è essenzialmente pubblica, e viene esercitata d’ufficio in tutti i casi nei quali l’istanza della parte danneggiata od offesa non sia dichiarata necessaria a promuoverla. Quindi l’azione penale esercitata d’ufficio costituisce la regola; o l’azione penale privata l’eccezione, limitata però quest’ultima esclusivamente a quei casi in cui non si possa, per esplicito precetto legislativo, procedere senza la istanza della parte lesa. Epperò, non essendovi nella legge del 1865 alcuna disposizione, in virtù della quale venga condizionato alla querela della parte lesa l’esercizio dell’azione penale contro i colpevoli di contraffazioni dell’opere dell’ingegno, pare indubitabile che debba valere anche per tali casi la regola generale