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Leggi Romane. 85

quali casi luogo abbia la querela del testamento inofficioso; quando, e come il figlio preterito dal padre, o dalla madre rompa il testamento de’ suoi genitori; se si possa dal padre proibire ai figli la detrazione della Trebellianica, ed in quali casi, e con quale maniera; se si possano dai figli detraere le due quarte; e mille altre somiglianti questioni, massimamente nella materia testamentaria si fanno; e tutte queste nascono dal non avere noi sopra niuna di queste materie una legge generale, da cui in un tratto possa ognuno scoprire la mente del Legislatore, e fin dove quella s’estenda. E però ben con ragione disse l’Alciato nella L. vet. de V. S. Scribat Justinianus quantum velit, glorieturque suos hosce libros caussarum negotiorumque decisionibus satis esse. Res ipsa plane reclamat, nemoque civilis professionis candidatus est, qui aperte non videat, innumerabiles dubitationes ex facto oriri, quas nisi omnino Ædipus sit, ex harum legum sylva decidere nemo unus possit.

VII. Ma quì non finiscono i disordini, che sono nati per avere i Compilatori delle Leggi Giustiniane trascritte, e rammassate le Decisioni de’ vecchi Giurisconsulti. Il peggior male si è, che essi Compilatori hanno ben sovente tralasciato di esporre, o trascrivere il caso, sopra di cui era stata fatta la decisione. Per questa cagione è rimasto in libertà di ognuno il fingersi il caso a suo talento, e di pretendere però, come quella tale, e tal Legge non vada a quella controversia, su di cui allora si disputa, per essere diverso il fatto, applicata. In oltre gl’interpreti del tempo d’Irnerio, e di Bartolo essendosi abbattuti in


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