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Art. 3 .

La determinazione del valore locativo per l’oggetto contemplato negli articoli 5 ed 8 di detta legge sarà regolata anche per l’Isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima.

Art. 4.

I membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera di agricoltura, di commercio, d’arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l’esercizio dell’elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al numero 7 dell’art. 3 di quella legge.

Art. 5.

La circoscrizione dei collegi e delle loro sessioni mandamentali resta determinata come nell’annessa tabella.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Il diritto elettorale, di cui sopra, sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il 1865.

Però gli analfabeti che saranno, per ragione di censo, inscritti nelle prime liste elettorali, le quali si formeranno dopo la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purchè conservino il censo .

Art. 7.

Entro cinque giorni dopo la promulgazione della presente legge, si procederà, dall’uffizio della Presidenza