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Questo modo di dire può lasciar dubbio se il Re abbia o no collettivamente esercitato il potere legislativo colle due Camere, ed accenna meglio alla sanzione ed alla promulga- zione che non a quella che nel rapporto del signor guardasi- gilli si chiama effezione della legge.

Se volgiamo lo sguardo agli esempi di analoghe formole usate in altri Governi rappresentativi, noi scorgiamo le stesse idee spiegate in parole non guari dissimiii e piú o meno rigorosamente coordinate coi principii delle rispettive Costituzioni.

Cosí la formola decretata dall’Assemblea Costituente in Francia esprimeva l’ufficio accessorio, se non dipendente, lasciato allora alla Corona. Iv. il Re diceva: «L’Assemblée Nationale a décrété et nous voulons et ordonnons ce qui suit,» ed infine del testo della legge poneva il suo mandato osservatorio alle autoritá giudiziarie, amministrative e mu- nicipali.

In Francia pure dopo la Costituzione del 22 frimaio anno VIII usavasi la seguente formola di promulgazione. Il nome ed i titoli dell’imperatore, e poscia, se si trattava di Senatus- consulto, si diceva: «Le Sénat après avoir entendu les ora- feurs du Conseil d’Etat, a décrété cu arrété et nous ordon- nons ce qui suit:» Se poi si trattava di una legge, si diceva: «Le Corps Législatif a rendu (ia data) le déeret suivant, con- formément á la proposition faite an nom de l’empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’Etat, et des sections du tribunal:» ed in fine il mandato osservatorio compiva l’atto di promulgazione (1).

Sotto la Costituzione regia del 18414, per la quale l’inizia» tiva delle leggi era riservata alla Corona, usavasi in Francia la formela: «Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous avons ordenné et ordonnons ce qui suit,» ed infine il mandato osservatorio.

La prima parte di questa formola fu soppressa per l’arti- colo 15 della Costituzione del 1830, portante che la «propo- sition des lois appartient au Roi, á la Chambre des pairs et á Ja Chambre des députés,»

Nel Belgio vi fu anche mutazione nella formola di promul- gazione.

Nel 1834, ed anche anteriormente, le leggi erano pre- cedute dalla formola: «Nous avons de commun accord avec les Chambres décrété et ordonnons, etc. ;» colla legge del 28 febbraio 1845 tali parole furono mutate nelle se- guenti :

«Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit:» ed in fondo al testo della legge si aggiunge: «Promulguons ia présente loi, ordonnons qu’ elle soit revétue du sceau de l’Etat et publice par la voie du Moni- teur, etc.»

Quanto agli esempi inglesi essi sono troppo discosti dai nostri usi perchè possa prendersene in considerazione l’imi- tazione nel caso nostro.

Nel Regno Unito le leggi si collocano come eapi disgiunti, ma successivi, nella serie degli Statuti, si distinguono colle rubriche degli anni del regno del Sovrano, e si numerano come altrettanti capitoli di un corpo selo, coll’aggiunta della data dell’atto speciale, e coll’indicazione che l’atto passato

(1) Quanto agli effetti propri e diretti della promulga- zione rispetto ai vari sistemi di Governo che si succedet- tero in Francia dal 1789 al 1804 se ne ha una chiara e pre- cisa esposizione nell’avviso del Consiglio di Stato del 5 piovoso anno VIII.

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I. 401

dal Parlamento avrá forza il giorno dopo a quello in cui Sua Maestá dará all’atto il suo assenso (1). ”

Dopo tutti questi confronti di leggi estere, che se non varranno a trarci nella ioro assoluta imitazione, gioveranno forse a soddisfare ad una non indiscreta curiositá, l’ufficio centrale ha creduto di accogliere nella sostanza la proposta del signor gusrdasigilli quanto all’articulo { del progetto, benchè abbia ravvisato conveniente di mutare alquanto della forma suggerita.

L’ufficio ha creduto che sebbene, secondo la lettera e lo spirito dello Statuto, il Re eserciti collettivamente colle due Camere il potere legislativo, la parte sua in tale esercizio si differenzia d’alquanto da quella che vi sostengono le due Camere, E questa differenza nasce non solamente da che la presenza virtuale del Re nel Parlamento non percorre lo stesso stadio, e non partecipa nel medesimo erdine di discus- sione, ma anche dalla necessitá che rimanga a Ini libera l’a- zione nel sancire, ed intatta in tutta estensione la sua reale prerogaliva.

Epperò invece di dire come nel progetto: «Noi abbiamo concordemente colle Camere statuito, e Noi ordiniamo quanto segue,» l’ufficio centrale proporrebbe che si dicesse: «Il Senato e la Camera dei deputati hanno concordemente ap- provato, e Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.»

Cosí il fatto concorde delle due Camère viene esplicita- mente riconosciuto, ed il doppio atto della sanzione e della promulgazione si esprime in modo specifico e rigorosamente conforme allo Statuto.

Egli è anche per non deviare menomamente dal testo della legge fondamentale che si sono espressi i nomi diversi che distinguono i due rami del Parlamento, e che invece del vo- cabolo adottare che non si rinviene nello Statuto, si è ado- perato quello di approvare che si incontra nel medesimo nel senso appunto relativo all’azione delle due Camere le- gislative.

Si penserebbe altresí poter essere migliore redazione del- l’articolo 2 del progetto, per indicare i segni apparenti della sanzione, la seguente :

«La legge porterá la firma del Re contrassegnata dal mi-

(1) Ecco, a modo d’esempio, l’intestazione e le clausole di promulgazione e di esecuzione di una legge inglese :

Anno septimo et octavo Victorise Regine Cap. CI.

«An Act for the further amendment of the Laws relatine to the Poor in England (9 August 1844). °

«Whereas it is expedient to amend an Act passed in the session held in the fourth and fifth years of the Reign of His late Majesty King William the Fourth, intituled an Act for the amendment and better administration ofthe Laws rela- ting to the Poor in England and Wales, and certain other Acts relating to the Relief of the Poor in England: Be it therefore enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament assembled and by Authority of the same, that, etc.»

(Segue il corpo dello Statuto; in fine dello Statuto al nu- mero 76 :)

«And be it enacted, that this Act shall come into operation on the day next after that on which Her Majesty gives Her Assent thereto.»