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marzo 1848, imperocchè trattandosi di un provvedimento legislativo esso può avere per scopo tanto l’interpretare in modo indubbio la legge, quanto il correggerne e modificarne la disposizione, qualora una troppo stretta interpretazione potesse trarre a conseguenze meno conformi al servizio ed allo spirito della istituzione.

Quindi il riferente si asterrá da ogni ragionamento tratto dalle parole della legge citata, e si limiterá ad esporre come convenga provvedere affinchè il servizio non risulti un ag- gravio a coloro che sono chiamati a prestarlo, e che per cir- costanze di fortuna, di etá, o di condizione cerporale vi rie- scano meno adatti.

Coerenti alla esposta teoria sono quelle prescrizioni che sagciscono una etá entro la quale il servizio sia obbligatorio; ma varcherebbero sicuramente il loro scopo tali prescrizioni, se mentre assolvono dall’obbligo i cittadini pervenuti ad una etá in cui può presumersi troppo gravoso il servizio, sancis- sero la loro esclusione anche quando tali cittadini, senten- dosi validi a prestarlo, volontariamente vi si assoggettassero,

Oltre a ciò sembra essere conforme all’interesse della isti- tuzione il conservare nei ranghi della milizia quelli che vi si prestano volontari e vi portano una lunga esperienza acqui- stata nelle sue file, essendo a presumere che i medesimi di- mostreranno una maggiore alacritá nel compimento dei do- veri che la legge impone ai militi, e serviranno col loro esempio di un valido eccitamento agli altri.

Queste considerazioni furono tenute di tanto peso in Fran- cia, che anche sotto l’impero della legge 31 marzo 1831, la quale negli articoli 9 e 17 acchiude due disposizioni conformi a quelle di cui negli stessi numeri della nostra, vennero sempre le medesime interpretate nel senso finora esposto, come si raccoglie dalle annotazioni apposte in calce di detti articoli neî Codice Des gardes nationaux de France, par Merger (pagine 120 e 125), e meglio ancora dalla giurispru- denza ammessa dalla Corte ‘di cassazione con decisione 10 settembre 1831, causa Jegon.

E questa interpretazione venne creduta sí importante, che ad ovviare il caso (fino allora non verificato) di alcuna di- vergenza a tale riguardo, nella legge 30 aprile e 7 maggio 4846 essendosi riprodotto l’articolo 17 suddetto, dopo le pa- role il rayera les francais qui seront entrés dans leur soixan- tième année, si aggiunsero le seguenti ; et qui en feroni la demande formelle.

Se adunque in Francia, ove l’interpretazione erasi sempre conservata uniforme, si credette necessario di ovviare ai dubbi possibili con una espressa disposizione legislativa, tanto piú questa necessitá si verifica presso di noi, ove l’in- terpretazione fu varia, e dove per conseguenza lo stato della questione trovasi incerto e fluttuante. .

Nel proporre però i termini di una tale disposizione due sistemi si presentano :

«L’uno sarebbe di prescrivere che in ogni anno vengano cancefati-dai ruoli della milizia gli individui‘che hanno com- piuto i 55 anni, salvo che questi facciano istanza di esservi conservati ;

L’altro sarebbe quello adottato dalla citata legge francese, di non cancellare gli iscritti giunti all’etá designata, salvo dai medesimi se ne faccia formale domanda.

Il Ministero ha preferito di seguire l’esempio della legge fraucese all’oggetto di ovviare ad ogni possibile incertezza nelle operazioni, ed anche perchè considerato il servizio della milizia siccome un diritto, sembrerebbe meno ragionevole

di interpretare il silenzio dei cittadini per una formale ila

zione di abdicarlo. SESSIONE pEL. 1853-54 — Documenti — Vol. L 97

Con questa occasione il riferente proporrebbe pure una modificazione alla legge 4 marzo 1848 in quella parte in cui dichiara obbligatorio il servizio sino ai 55 anni.

Finchè poteva cader dubbio se il limite della legge fissato fosse il termine di un’obbligazione, o il principio di una esclusione, ragione voleva che si attardasse il limite per quanto fosse possibile, poichè questo poteva considerarsi sotto un aspetto odioso.

Ma poichè ogni dubbio a tale riguardo sarebbe tolto colla presente legge, secondo la quale l’etá in cui termina l’ob- bligo somministra bensí un mezzo di esimersi dal servizio, ma non può essere un motivo di esclusione, sembra pur con- veniente l’esaminare se non sia piuttoste il caso di restrin- gere l’obbligazione, confidando nel patriottismo dei cittadini che non siano per valersi della facoltá loro accordata, salvo nel caso di necessitá,

E per veritá, se si pon mente alle condizioni individuali dei cittadini viventi in civile societá, a qualunque ordine essi appartengano, si può, senza tema di errare, affermare che Ja grande maggioranza, varcati gli anni 50, piú non è atta, senza grave incomodo, a prestare il servizio ordinario, e potrebbe anzi in caso di collisione compromettere un ser- vizio d’ordine, o di sicurezza alla cui esecuzione si richie-

  • desse quella forza ed agilitá che manca generalmente a chi ha

varcato il mezzo secolo.

Nè con ciò si vuole affermare che nessuno oltre tale etá possa trovarsi in grado di prestare il servizio ; tanto è lon- tano il Ministero dall’affermarlo, che vuol lasciare oltre quella etá facoltativo il servizio, appunto perchè chi si sente volontá e potere possa continuare il concorso dell’opera sua nel nobile scopo cui è diretta l’istituzione.

Per questi motivi il riferente, presi gli ordini di Sua Mae- stá, ha l’onore di proporvi l’unito progetto di legge il quale attuerebbe appunto i principii finora svolti e vi prega a mu-

. nirlo della vostra sanzione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 41. Niuno può essere cancellato dai ruoli della milizia per ragione di etá, salvo ne faccia formale domanda al Con- siglio di ricognizione. Tale demanda potrá presentarsi da chi è pervenuto all’etá di 50 anni alla quale cessa di essere obbligato al servizio.

Art. 2. È derogato alle disposizioni della legge 4 marzo 1848, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Relazione fatta al Senato 1 20 gennaio 1854 dall’uf-

| ficio centrale, composto dei senatori Casati, Mala» spina, Colli, Provana del Sabbione, e Balbi-Piovera relatore.

Sicnoni! — Dopo l’elaborata narrazione dei motivi che precede la legge che viè presentata dal signor ministro, poco rimane a dire a chi venne incaricato dalla vostra Commissione di presentarvene una relazione.

Questa legge racchiude due dispesizioni distinte, benchè riunite in un solo articolo. La prinia è meramente spiega- tiva, mentre la seconda modifica essenzialmente il tenore degli articeli 9 e 17 della legge 4 marzo 1848,

Una grave divergenza d’opinioni si è formata sulla appli- cazione dell’articolo 17 di questa legge, e venne în modi di+ versi risolta nelle diverse localitá.