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Cause segua presso il magistrato un corso ordinario e re- golare. . Quindi la prima parte, colla sovrindicata aggiunta, ed il

primo alinea dell’ariicolo 30, dovrebbe, a parere dell’ufficio, -

essere concepita nella seguente forma:

«Nello stesso giorno che il relatore avrá enisagnata alla segreteria gli aiti con la relazione, il segretario dovrá tras- meiterli all’avvocato generale.» Dopo sí porrebbe V’aggiunta sopra espressa. Succederebbe quindi un articolo dicente:

«Le conclusioni del pubblico Misistero dovranno essere preparate entro termini eguali a quelli di cui nell’articolo precedente. Allo spirare di questi termini l’avvocato gene- rale dovrá fare la restituzione degli atti e della relazione alla segreteria.

«La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione dovrá quindi essere fatta per cura della segreteria al relatore, il quale avrá un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all’udienza, e nel caso in cui il consigliere che deve riferire all’udienza non sia il medesimo che ba redatta la relazione, il termine s’in- tenderá raddoppiato; il tutto però sotto la riserva di piú breve termine nei casi prescritti dalla legge.» i

Si sopprimerebbe quindi il secondo alinea del mentovato articolo 30, e si iptrodurrebbe un articolo nuovo cosí con- cepito:

«A misura che le relazioni delie cause saranno rimesse dal rispettivo relatore alla segreteria del magistrato, ciascuna causa sará immediatamente, a diligenza del segretario, e sotto la sorveglianza del primo presidente del magistrato, secondo l’ordine progressivo, iscrifta in un ruolo di spedi- zione, dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, tenuto sempre l’ordine progressivo e data la preferenza alle cause d’urgenza, le cause da chiamarsi enfro un correlativo ter- mine all’udienza. Questo ruolo, che avrá nome di ruolo di chiamata, rimarrá affisso nelle sale d’udienza del magistrato ed in quella degli avvocati.»

Per rendere l’articolo 33 in perfetta armonia col sistema adottato si propone di cancellare l’alinea, aggiungendo nella prima parte dell’articolo, dopo Je parole la decisione sará fondata, «€ fará la menzione che fu sentito il pubblico Misi- sfero,»

Prima di passare alle disposizioni transitorie l’ufficio cen- trale ha stimato bene di eccitare l’attenzione del Senato non meno che quella del Ministero sulla opportunitá che vi sa- rebbe di arrecare una modificazione al disposto dell’articolo 34 del vigente regolamento; per il caso di un ricorrente, la cui domanda, dopo avere giá ottenuto una sentenza d’anpul- lamento, venga rigettata dal magistrato a classi unite. Que- sto casa in cui il magistrato riforma egli stesso, ed annulla il suo precedente giudicato, pare suggerire in via di equitá una estinzione di pena. Si proporrebbe quindi di stabilire in un articolo separato una disposizione cosí concepita :

«Le condanne, di cui all’articolo 34 del regolamento an- nesso all’editto 30 ottobre 1847, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso giá stato con altra sentenza ammesso.»

Volgendo quindi lo sguardo Pufficio centrale alle disposi - zioni transitorie che Ja qualitá della proposta legge e le cir- costanze possono suggerire, pensò dapprima ‘se non vi fosse modo di accelerare la spedizione dell’arretrato di affari civili ghe si alza, come si è detto, ad un ragguardevole numero di cause. E tanto piú si pose su tale ricerca, quanto mena gli parve facile che, attesa l’affluenza delle cause di nuovo por- tate davanti ai magistrato di Cassazione, si potesse, anche

colla maggiore speditezza procurata mercè dei provvedimenti che si vennero sin qui proponendo, giungere al desiderato scopo di vedere la spedizione degli affari civili ridotta in corrente.

Quel modo crede l’afficio poterlo rinvenire in una esten- sione di attribuzioni da darsi temporaneamente alla seconda classe del magistrato, destinato finora esclasivamente alla spedizione delle cause criminali.

Trattaodosi però d’iniziare la proposta di una disposizione straordinaria, stimò l’ufficio opportuno di sentire prima in proposito l’opinione del signor guardasigilli di Sua Maestá. Invitato quindi il medesimo a recarsi nel seno dell’ufficio, si ebbe la soddisfazione di udirlo consenziente al divisamento dei vostri commissari,

La proposta pertanto che viene fatta al Senato è fondata cosí sull’urgenza di altuare tutti i mezzi di spedizione degli affari civili giacenti in arretrato, come sulla persuasione che la discussione e decisione di essi si fará dalla seconda classe del magistrato con tuita ponderazione e maturitá, e senza che la spedizione degli affari crimiuali abbia a soffrire il me- nomo ritardo, il quale sarebbe incomportabile.

Diffatti, se sî pone mente che questa classe è in corrente della spedizione delle cause criminali, le quali pella loro ge- neralitá sono infinitamente piú pronte al decidersi che non le civili, e non tiene ordinariamente se non fre. sedute per settimana, vi ha ragione di sperare che, consacrando una quarta seduta alla spedizione delle cause civili, potrá venire in valido soccorso all’esaurimento dell’arretrato.

Quindi vi propone l’ufficio centrale di approvare un arti- calo cosí formolato:

«La seconda classe del magistrato di Cassazione si occu- perá, cumulativamente alle sue funzioni attuali, della spedi- zione di cause civili comprese nell’arretrato di esse esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

«Ella destinerá a tale incombenza una quarta seduta in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l’arretrato. suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrá avere qgnora la precedenza, nos le renda neces- sario d’impiegarvi la quarta seduta summentovata,»

Finalmente poi dovette l’ufficio prevedere che per le mo- dificazioni ‘all’attuale ordine di cose suggerite dal progetto ministeriale, o di nuovo introdotte, occorrerebbero vari prov- vedimenti transitori che determinino il modo di distribuzione dell’arretrato in concorrenza eoi ricorsi che verrando pre- sentati di seguito, ne mantengano un equo riparto e curino il ret’o andamento della disciplina in tutte le parti di servi- zio state sottpposte a variazioni.

Eppertanto sí deliberò datl’afficio di proporre il seguente articolo che, mentre fissa dall’un dei lati due norme generali, lascia dall’altro agio di provvedere alle piú minute e sva- riate esigenze con un regolamento da approvarsi con de-0 creto reale.

«Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è sta- bilito dall’articolo precedente, si applicheranno a tutti i ri- corsi che verranno presentati al miagistrato di Cassazione dal giorno in cui essa verrá promulgata.

«Per le norme occorrenti all’attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause ante- riori, sará provviste con apposito regolamento approvato con decreto reale.»

Si sottopone alle deliberazioni del Senato il testo del pro- getto di legge quale risulterebbe secondo il parere dell’ufficio centrale, in conformitá delle cose di sopra ragionate e con quelle altre leggierissime modificazioni il eui motivo appare