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segretario di Stato per gli affari esteri, e vi abbiamo fatto apporre il nostro real sigillo. Dato nel nostro real palazzo di Torino il 16 Inglio 1853.

Segnato VITTORIO EMANUELE. (L. 5.) Contrassegnato Daponmina.

Per copia conforme ail’originale : ‘Torino, 17 novembre 1853.

Il primo ufficiale del Ministero per gli affari esteri Mossi.

Atto d’accettazione dell’accessione del duca di Parma al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Vienna il 18 ottobre 1851 tra la Sardegna e l’Austria,

Comunicato alla Camera il 3 gennaio 1854 dal mini- stro degli affari esterí (Dabormida).

Noi Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia, di Genova, ecc., ecc. principe di Piemonte:

Avendo visto ed esaminato l’atto firmato da S.A.R.ilduca di Partsa in Dresda il 23 agosto 1853, col quale S. A. R. ha acceduto al trattato di commercio e di navigazione con- chiuso a Vienna il 18 ottobre 1851 tra noi e S. M. l’impera- tore d’Austria, del quale atto d’accessione segue il tenore ;

Noi Carlo MI di Borbone, Infante di Spagna, per la grazia di Dio duca di Parina, Piacenza e Stati annessi, ece., ecc.; ine vitati amichevolmente ad accedere al trattato di commercio e di navigazione stipulato in Vienna fra la Sardegna e }’’Au- stria il giorno diciotto ottobre mille ottocento cinquantuno;

Piacendoci di far uso dell’analoga facoltá riservataci dal- l’articolo 24 del trattato suddetto, il quaie è del tenore se- guente:

Segue il tenore del trattato.

Ci siamo determinati ad accedere, siccome nel presente alto formalmente accediamo, al detto trattato, dichiarando però in seguito eziandio delle precorse intelligenze:

1° Che alle parole dell’articolo 4:«Vengono anche confer- mati i trattati per l’abolizione dei diritti d’albinaggio e di de- trazione del 31 agosto 1763 e del 18 novembre 1824 giá esi- stenti fra la Sardegna e l’Austria, dovendo inferpretarsi il presente articolo in senso estensivo e non mai restrittivo,» si vogliono sostituite le altre analoghe: «Vengono anche confermati i trattati e le convenzioni per l’abolizione dei di- ritti d’albinaggio e di detrazione esistenti fra gli Stati par- mensi e Îa Sardegna, ed indicatamente il trattato del 3 luglio 48417, dovendo interpretarsi il presente articolo in senso e- stensivo e non mai restrittivo;»

2° Che gli effeiti della presente accessione incomincieranno col giorno 1° ottobre prossimo venture;

3° Che coerentemente ai concerti fatti fra il nostro Go- verno e queilo di S. M. il Re di Sardegna rimane in mas- sima convenuto di riunire i due Stati con una strada ferrata la quale sul territorio parmense partendo da Piacenza e pas- sando per Castel San Giovanni e Bardoneggia si stenda sino alla frontiera sarda, e sul territorio sardo venendo da Tor- tona e Voghera, e passando pei comuni di Bosnasco e Car-

dazzo arrivi alla frontiera medesima in quel punto che verrá stabilito d’accordo fra i due Governi,

In fede di che abbiamo firmato il presente atto di nostro proprio pugno, e vi abbiamo fatto apporre il maggiore sigillo delle nostre armi. ;

Dato a Dresda il 25 agosto 1853.

Firmato CARLO. (L. S.) Da parte dè S. A. R.

Il Ministro di Stato pel dipartimento dell’interao incaricato degli affari esteri

Firmato CORNACCHIA

Abbiamo accettato ed accettiamo col presente alto l’acces- sione di S. A. R. il duca di Parma al detto trattato di com- mercio e di navigazione.

la fede di che noi abbiamo segnato il presente atto di ac- cettazione, controfirinato dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, e vi abbiamo fatto apporro il no- stro real sigillo.

Dato a Stupinigi il {8 settembre 1853

. Firmato VITTORIO EMANUELE. (L. S.) Controfirmato DasorMIDA.

Atto d’accettazione dell’accessione del duca di Parma alla convenzione per la repressione del contrabbando, conchiusa a Torino il 22 novembre 1851 tra la Sur- degna e V’Austria.

Noi Vittorio Emanuele 1I, Re di Sardegna, di Cipro e di Ge- rusalemme, duca di Savoia, di Genova, ece., eec., principe di Piemonte :

Avendo visto ed esaminato l’atto firmato da S. A, R. il duca di Parma in Dresdail 28 agosto 1853, col quale S. A. S. ha accedulo alla convenzione per la repressione del contrab- bando, conchiusa a Torino il 22 novembre 1851 tra noi e S. M. Imperatore d’Austria, del quale atto d’accessione se- gue il tenore:

Noi Carlo III di Borbone, Infante di Spagna, per la grazia di Dio duca di Parma, Piacenza eStati annessi, ece., ecc. ecc.;

Invitati amichevolmente ad accedere alla convenzione sti- pulata in Torino il giorno 22 novembre 1851 fra la Sar-

degna e l’Austria per reprimere il contrabbando sulla linea confinaria dei rispettivi Stati;

Piacendoci di far uso dell’analoga facoltá riservataci dal- l’articolo 24 della convenzione suddetta, la quale è del tenore seguente :

Segue èl tenore della convenzione.

Ci siamo deferminati ad accedere, siccome pel presente alto formalmente accediamo, alla detta convenzione, dichia- rando però, anche in seguito delle precorse intelligenze :

4° Che l’accessione medesima s’intende limitata agli arti- coli compresi dal numero 14 inclusive al numero 25 pure in- clusive, siccome a quelli che soli possono riguardarci;

2° Che al disposto dell’articolo 20 si vuole sostituito il se- guente:

I posti ossiano uffizi di dogana per i quali sará lecito di effettuare i transiti, sotto la osservanza delle presenti dispo- sizioni, sono: