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generali del Codice penale relativamente alle pene di polizia.

Che anzi gli articoli 738 e 739 accennano per simili oggetti alle disposizioni dei regolamenti particolari che le riguardano, avendo pure mantenuto in pieno vigore i rela- tivi ordinamenti.

Pare quindi necessario che si esprima nel regolamento la misura delle pene pecuniarie applicabili alle contravvenzioni, delle quali, senza maggiore spiegazione, è fatto cenno, come si disse, nel giá mentovato articolo 9 del medesimo, ren- dendosi con ciò ad un tempo completo ed operativo il con- cetto della legge, anche per lo scopo del componimento delle contravvenzioni per via d’oblazione, che in siffatte materie generalmente si ammette,

Ponderata poi la sostanza delle varie disposizioni di esso regolamento, crede l’ufficio centrale che i casi di contrav- venzione in questa specialitá possono consistere nelle false od alterate dichiarazioni sulla vera qualitá delle merci di- verse che facciansi dai richiedenti il servizio del peso pub- blico officiale, nell’intento di frodare la tassa per la pesata, denunciando, cioè, la merce come spettante ad una catego- ria che importa una tassa minore, quando nella realtá do- vrebbesi per la sua qualitá pagare una tassa maggiore.

Avvenendo un tal caso, la mala fede del dichiarante debbe essere punita e nell’interesse della morale ed a tutela della ragione legittima della Camera di commercio.

Parrebbe quindi clie le contravvenzioni di tal fatta, sem- prechè non siano accompagnate da circostanze aggravanti, come di falsitá od altre analoghe, per le quali possa farsi luogo, secondo i casi, alle penalitá portate dalle leggi co- muni, abbiano a reprimersi con un’ammenda o pena pecu- niaria, la quale sembra potersi ragguagliare al decuplo della giusta tassa dovuta.

Dietro tali principii, e colla detta norma, opina pertanto l’ufficio centrale che la prima parte del suddivisato articolo 9 possa venire concepita nei seguenti termini:

Art. 9 proposto dall’ufficio centrale.

«La dichiarazione, in tutto od in parte non conforme al vero della qualitá delle merci presentate al pesamento, dará luogo, a titolo d’ammenda, al decuplo della tassa dovuta per la categoria alla quale appartengano le merci medesime; salva, ben inteso, l’applicazione di maggiori pene, ove ne sia il caso a termini di legge.

«Le contravvenzioni, le quali saranno denunciate dai pe- satori del peso pubblico o dagli agenti della Camera di com- mercio, verranno ‘accertate per cura della medesima, colla facoltá al presidente di comporle col mezzo d’obliazioni.

«Ogni azione relativa, ecc., come nell’alinea dell’arti- colo 9 del progetto.»

Colla sola riserva della spiegata aggiunta, l’ufficio centrale propone del rimanente al Senato l’adozione de) presente pro- getto di legge.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 5 dicembre 1854, con cui ripre- senta alla Camera il progetto di legge modificato cd approvato dal Senato nella tornata del 1° aprile 1854.

Sienori! — Il Senato del regno, nell’adoltare in seduta del 1° aprile prossimo passato la legge giá votata da questa Ca- mera nella tornata del 17 febbraio ultimo scorso per la pri-

vativa di esercizio del peso pubblico nel porto franco di Ge- nova, avendo creduto conveniente di modificare il regola- mento annesso alla legge medesima, io debbo perciò sotto- porla ora nuovamente alle vostre deliberazioni.

La modificazione di cni è caso consiste in una aggiunta al- l’articolo 9 del regolamento succitato, ed ha per oggetto d’e- sprimere la misura delle pene pecuniarie applicabili alle con- travvenzioni in esso articolo accennate, al fine di rendere per tal modo piú completo ed operativo il concetto della legge anche per rispetto al componimento delle contravvenzioni per via d’oblazione.

Paroadomi non potersi discenoscere l’opportunitá di sif- falta aggiunta (1a quale d’altronde non muta l’economia del regolamento di cui si tratta), ho fiducia che essa sará per es- sere eziandio adottata da questa Camera.

Art. 9 del regolamento.

La dichiarazione in tutto od in parte non conforme a} vero della qualitá delle merci presentate al pesamento, dará luogo, a titolo d’’ammenda, al decuplo della tassa dovuta per la categoria alla quale appartengano le merci medesime ; salva, ben inteso, l’applicazione di maggiori pene, ove ne sia il caso, a termini di legge.

Le contravvenzioni, Je quali saranno denunciate dai pesa- tori del peso pubblico o dagli agenti della Camera di comí- mercio, verranno accertate per cura della medesima, colla facoltá al presidente di comporle col mezzo d’oblazioni.

Ogni azione relativa sará prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l’importare netto del prodotto delle contravvenzioni spetterá alla cassa della Camera di commercio.

Relazione fatta alla Camera il 5 dicembre 1854 dalla Commissione composta dei deputati Farina Paolo, Spinola Tommaso, Salmour, Rossi, Solaroli e Monti- celli, relatore.

Sioxoni! => Il progetto di legge per la privativa d’esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova da voi appre- vatc in seduta del 17 febbraio prossimo passato avendo rice- vuto un’aggiunta dal Senato, è ora nuovamente sottoposto alie vostre deliberazioni. Questa aggiunta, fatta all’articolo 9 del regolamento, consiste nel fissare la misura delle pene pe- cuniarie applicabili alle contravvenzioni per dichiarazioni non conformi al vero sulla qualitá delle merci presentate al pesamento, misura che si propone di ragguagliare al decu- plo delia tassa dovuta dalle merci medesime, Due ragioni in- ducono la vostra Commissione ad approvare la proposta ag- giunta. La prima che l’articoio 738 del Codice penale per le pene da applicarsi a simili contravvenzioni rimanda ai rego- lamenti speciali, e dovevasi quindi in questo regolamento in- chiudere la sanzione penale; la seconda che, essendo in fa- coltá del presidente della Camera di commercio di comporfe le contravvenzioni col mezzo di oblazioni, è utile, se noh forse necessario, l’avere una norma o punto di partenza, che possa servir di base al componimento, Quest’ultima con» siderazione trattiene pure la vostra Commissione dal trovare esagerata un’ammenda del decuplo della giusta tassa dovuta, Ho pertanto l’onore a nome di essa di proporvi l’adozione di questo progetto di legge come venne modificato dal Sé nato.