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Lelazione fatta alla Camera il 15 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Jacquier, Defo- resta, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Pateri, Ra- vina e Tecchio, relatore.

Sienori! — I, Scarsi veramente all’aspeltativa, ma pure nel loro special fine espedienti avvisò la Commissione vostra che si avessero a riguardare gli articoli del progetto che dal guardasigilli, sotto il titolo di Modificazioni ed aggiunte al Codice penale, vi furono sottomessi.

E scarsi per fede vostra penserete che essi siano giudicati dal paese intiero, se fate ragione delle molte reclamazioni in- tonate e da questa tribuna, e dalla stampa, affinchè il sistema delle nostre leggi penali si ponesse una volta in consonanza con la libertá e la dignitá a cui fu chiamato il Piemonte per la inaugurazione dello Statuto.

Piú scarsi ancora a fronte delle successive dichiarazioni degli uomini che, occupato il seggio di ministri della giusti- zia, avevano con le profuse promesse delle instate riforme messane in chiaro l’urgenza, e per tale motivo sui bilanci an- nui fatto Inogo ad una Commissione di legislazione, la quale, decorsi piú che cinque anni, è da credere abbia potuto con- durre a fine il lavoro affidatole. D’onde fermiamente pensa- vasi dover la quinta Legislatura sin da principio portare il desideratissimo frutto di una generale riforma al Codice pe- nale.

Ma forse, a largo promettere, troppo spesso forza è che segua un attender corto. Il progetto 2 gennaio 1854 è il solo frutto di quei lunghi studi ehe sí speravano sí pronta- mente fecondi,

Quanta sia la necessitá di una revisione universale del Co- dice pei delitti e per le pene, emerse lucidamente nelle di- seussioni che intorno a codesto progetto dovette imprendere la vostra Commissione.

Ad ogni piè sospinto ci arrestava qualche squilibrio dei po- chi articoli, che il ministro ammanisce, con altri parecchi del Codice, tuttavia mantenuti bel loro nativo rigore; i quali cozzano colla ragione indomabile dei tempi, e fanno onta alla odierna civiltá, di cui è primo carattere la tolleranza, mas- sime in materia di religione.

Non pertanto la Commissione riputò di essere fedele inter- prete della provata vostra prudenza, facendo buon viso agli isolati articoli della bozza ministeriale, che altri meno savia- mente vorrebbe procrastinare in attesa dei doni di una terra promessa, da cui Dio sa i misteri che ci disgiungono.

In ogni caso congenere il Parlamento ha dato virtuosi e- sempi di sapiente discrezione; e dove non potè aver tutto e subito, si acconciò a quel che i tempi concedevano, sí vera- mente che il poco paresse di buona natura, come a noi par- vero le disposizioni del progetto che vengo ad esporvi.

II. L’articolo 16 dell’editto sulla stampa 26 marzo 41848.

minaccia pene d’indole meramente correzionale contro gli attacchi o le offese della religione dello Stato ; e intanto gli articoli 164 e 165 del Codice penale ne sanciscono di gravis- sime e criminali contro chi abbia recato le stesse offese e- ziandiochè solamente con la parola.

Cotale antinomia fu assai lamentata.

L’offesa grandeggia e s’inacerbisce con proporzione diret- tamente crescente alla pubblicitá che acquista, o al numero delle persone al cui orecchio perviene, Or siccome il discorso, per quantunque sia frequente il circolo in cospetto del quale si proferisce, non giungerá mai a tante persone quanto è il numero dei lettori di un libro o di un giornale; ne veniva

(per diverso sistema dell’editto e del Codice) che la ingioria grave era repressa con mite castigo, e la ingiuria men grave con durissima pena.

V’ebbero giureconsulti che, non sapendo adagiarsi a sí in- comportabile mostruositá, preferirono credere ad una abro- gazione tacita dei detti articoli 164 e 165 nella parte in cui trasmodano i limiti del castigo minacciato dal ricordato arti- colo 16 dell’editto 26 marzo 1848,

L’editto, cosí dicevano, è legge posteriore, e perciò stesso derogatoria în massima all’anteriore che statuiva sulla iden- tica materia.

E per vero, siffatta argomentazione provvedeva del pari alla causa della libertá, e al decoro del legislatore.

Ma se alcuna volta i {ribunali, per riverenza al dominio onnipotente dell’opinione che stigmatizza ogni legge d’intol- leranza, vennero adottando quel benigno argomento; non possiamo disconvenire che e’ si trovarono contraddetti da sentenze meno eque certo, e meno filosofiche; ma piú stret- tamente conformi alla lettera della legge.

Di tal modo, sotto la identica legislazione e correndo tempi umanissimi, i piú dei giudicati parevano uniformarsi al fanatismo di rozze etá, se Dio ne salvi, assai remofe da noi; e pochi altri fuggivano all’assurdo legislativo mercè un ardimento di libero esame.

Codeste contraddizioni della pratica giurisprudenza, in una materia che importa Ia coscienza, e l’onore dei cittadini, quanto menomassero la libertá del parlare e del manifestare i propri pensieri, facile è argomentario. Indi la confusione dei pubblici giudizi, lo scoraggiamento dei magistrati, un co- tale spirito di setta che pareva penetrare nel santuario stesso della giustizia, il disprezzo di leggi sí variamente interpreta- bili ed applicabili, diedero non di rado agli stranieri stessi che di fuori guardano curiosamente le cose nostre, occasione di non cortesi polemiche. i

A cessare tanti scandali s’aveva ricorso alla sovrana gra- zia; e ben sovente i tesori di quella si aprivano, sí che spa- rissero od almeno si mitigassero i piú severi fra i giudicati, Ma le scrupolose coscienze. non vedevano senza inquietu- dine formarsi quasi una consuetudine che il Trono in questa maniera di reati avesse a interporre il suo placito tra il giu- dice e il condannato. :

L’articolo primo della proposta legge cancella la deplora- bile antinomia, e d’un colpo ne sperde gli effetti.

E ci rallegra il cuore che tra i diversi sistemi sia andato innanzi quell’uno che piú ci avvicina alla riforma radicale, ossia all’annullamento d’ogui pena per la manifestazione di opinioni che altri stimi contrarie al cattolicismo.

III. La quale soppressione delle penalitá comminate alle offese contro la religione di Stato, 0a voce o in iscritto o per istampa, dovrá pure piú o men tosto adottarsi : perciocché la religione vuol essere difesa dalla venerazione dei fedeli, dalle lezioni dei dottori, e a dir tutto, dal senso dei presenti be-

| nefizi, senza mestieri di protezione politica, la quale, sendo

caduca, sta troppo al disotto di lei che è immortale e impe- ritura.

Quando il Cristo ha profetato che le porte dell’inferno non prevarranno contro la sua Chiesa ; ehi sa comprendere la sol- lecitudine di Governi, che cristiani s’intitolano, per soffocare la discussione libera, e sia pure in materie dalla Chiesa ro- mana professate per fede? Come paventare che le parole del- l’uomo l’abbiano ad abbattere, se il dito di Dio la sostiene? Come sognare sconfitte laddove il Signore, prevedendo gli scontri, le assicurò la vittoria ?

E d’onde mai trassero che le armi, le leggi, le ritorte, la