Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/376

le Assisie che dovranno straordinariamente convocarsi in al- tre cittá che non saranno capoluogo di distretto, destinando a tal uopo i giurati, sia ordinari che supplementari, di quella provincia.

Ed affinchè il servizio del giuri non venga a gravitafe spe- cialmente sovra pochi cittadini, ed il carico sia, per quanto si possa, compartito, si stabilisce in ultimo una ragione di dispensa per coloro che saranno intervenuti come giurati alle Assisie durante una sessione, la quale dispensa avrá effetto per la rimanente parte dell’anno e per l’anno successivo.

Il capo Il, Della composizione definitiva. del giurí, rac- chiude la serie deile disposizioni relative alla chiamata dei giurati ed alla esirazione a sorte di quelli che deggiono in- tervenire al dibattimento, le pene in cni potranto incorrere a ragione delle loro mancanze, e le ricusazioni.

Crede il Ministero inutile di dover dichiarare e commen- tare tali disposizioni, il senso delle quali è aperto, e la con- venienza dimostrata dal loro contesto.

Aggiungerá solamente che il diritto alle ricusazioni, le quali saranno sempre perentorie, senzachè l’accusato o il pubblico Ministero debbano addurne le ragioni, rimane ampliato, in- quantochè le ricusazioni si potranno estendere sino a tanto che non rimangano piú nell’urna che i nomi corrispondenti al numero dei giurati che si ricerca per comporre il giuri della causa; e cosí luna e l’altra delle parti potrá ricusare non ineno di otto giurati, e potrá ricusarne sino a sedici, se la parte avversa si asterrá dalle ricusazioni.

Esaurita la materia del titolo secondo, seguono le disposi- zioni generali e transitorie, le quali hanno per oggetto di e- stendere ai giurati certe sanzioni del Codice penale spettanti ai reati commessi a pregiudizio degli uffiziali dell’ordine giu- diziario che si trovano nell’esercizio delle sue funzioni, ed a causa di esse; non che a procurarè che la presente legge, promulgata che sia, possa essere immediatamente eseguita. A questo effetto, siccome la formazione delle liste non po- trebbe aver luogo che nei tempi e modi da essa legge stabi- liti, e le operazioni relative non potrebbero iniziarsi che nel mese d’agosto successivo alla promulgazione, si è trovato di proporre che le Commissioni provinciali sieno intanto auto- rizzate a formare liste provvisorie di giurati traendone i nomi dagli elettori della provincia.

Finalmente il progetto reca alcune disposizioni transitorie speciali alla Sardegna.

Il Ministero è rincrescevole che la necessitá lo costringa a proporre, quanto all’isola, la sospensione della legge per un decennio; e questa in veritá era la precipua ragione per cui esitava ancora a proporia. Ma le condizioni di Sardegna note sono abbastanza, e le cose che furono dette e ridette in Par- lamento basteranno certamente a giustificare le intenzioni del Governo. Le piú savie leggi diventano nei loro effetti per- niciose, ogniqualvolta vengano inopportunamente introdotte senzaché sia fatta ragione dei tempi, dei Inoghi, dei costumi e delle circostanze. Al Ministero però giova anco lo sperare ‘che, proseguendo noi con tutta alacritá nella via dei miglio-

ramenti, una nuova legge potrá forse raccorciare la divisata

sospensione,

Frattanto le Assisie saranno pure attuate nell’isola, ma si comporranno di soli giudici legali, secondo le norme che si proponevano nel progetto di legge sulla riorganizzazione giu- diziaria, a cui sará d’uopo di farele occorreati modificazioni, affinchè le due leggi rimangano fra di loro coordinate.

Signori: la instituzione dei giurati che altrove fa ?°o- pera di Jatighi, e talvolta sanguinosi couflitti, e fu sempre

salvaguardia contro ai cosí detti abusi del potere, qui il Go- verno del Re la profferisce spontaneo al paese, come una na- turale conseguenza delle liberali instituzioni che gli furono con tanto amore largite, e con tanta lealtá conservate, e quale un pegno di quella fiducia che sa inspirare la modera= zione civile di un popolo maturo alla libertá, e degno vera- mente di goderne, auspice la monarchia, in perpetuo i frutti.

Questa legge, o signori, che io vi presento d’ordine del Re, l’accoglierete, io spero, coí meritato favore.

TITOLO I. Delle Assisie.

Caro I..— Della competenza delle Corti d’assisie e del modo di comporle.

Art. 1. Saranno giudicati dalle Corti d’assisie coll’inter- vento dei giudici del fatto:

{1° Gli imputati di crimini che le sezioni d’accusa avranno loro rinviati;

2° Gli imputati di qualsiasi reato politico, quantunque pu- nibile solamente con pene correzionali;

%° Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli arti- coli {4, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Art. 2. 1 distretti delle Corti d’appello sono divisi per la tenuta delle Assisie in circondari, come nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3. Si terranno ordinariamente le Assisie ogni trime- stre, nella cittá capoluogo di circondario.

La Corte d’appello potrá ordinare che sieno straordinaria- mente convocate in ogni tempo, sia nella cittá capoluogo, che in qualunque altra cittá del circondario ove abbia sede un tribunale provinciale.

Art. 4. Ogni Corte d’assisie è composta di tre giudici le- gali, ai quali può essere aggiunto un supplente.

Art. 3. Nelle cittá ove siede la Corte d’appello saranno de- legati a tenere le assisie tre membri della stessa Corte.

Presiederá alle assisie quello dei tre giudici che avrá grado di presidente d’Appello, e in difetto il piú anziano dei consiglieri.

Art. 6. Nelle altre cittá la Corte d’assisie è composta di un consigliere della Corte d’appello che vi presiede, e di due giudici scelti tra i membri vigila anziani del tribunale provin- ciale.

È però in facoltá della Corte d’appello di ordinare che sieno delegati a completare la Corte La ssisie uno o due altri dei suoi consiglieri. i

Art. 7. Ove il bisogno della giastizia lo riehiegga, si po- trá ordinare con reale decreto la formazione di una Corte d’assisie divisa in due o piú sezioni. i

Art. 8. I membri della Corte d’appeilo da applicarsi alle Assisie, saranno, in principio d’ogni anno giuridico, designati nel reale decreto per cui saranno formate le sezioni della Corte. î è

Spetterá quindi al primo presidente di essa Corte il depu- tarli rispettivamente a ciascuna sessione delle Assisie sí ordi- naria che straordinaria.

Anche i membri del tribunale provinciale che entreranno a comporre la Corte d’assisie saranno per ciascuna sessione deputati dal primo presidente della Corte d’appelto.

Tali nemine si faranno dai primi presidenti nell’ordinanza

tenuta in conto di una conquista dei popoli, e di una loro ! contemplata nell’articolo 17.