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Noi pertanto dobbiamo attenerci preferibilmente al sistema di Francia e del Belgio dove insino ad ora non si reputò con- veniente di sottoporre al giurí i semplici delitti (41). E se non bastasse a giustificare questa determinazione la diver- sitá che passa fra i crimini e i delitti, oode la convenienza di ricercare, quanto ai primi, maggiori solennitá e cautele, che si troveranno appunto nell’intervento dei giurati, vincerebbe certamente la considerazione che per accogliere tale partito si dovrebbe sconvolgere a un tratto tutto il nostro sistema penale, togliendo di mezzo la distinzione fondamentale che esiste tra i crimini e i delitti, e tra Je pene criminali e le correzionali, dalla quale distinzione scaturiscono le regole di competenza; e quindi si dovrebbero rinviare indistintamente intti gli imputati alle Corti d’assisie, la qual cosa ognun vede di quanta confusione, e di quale ingombro sarebbe cagione; o veramente si dovrebbero, come in America, instituire le grandi e le piecole Assisie per commettere alle une le cause propriamente criminali, ed alle altre le correzionali; la quale innovazione, col rendere troppo grave l’ufficio dei giurati, basterebbe a rendere la legge di piú difficile attuazione, e meno accetta all’universale.

Le disposizioni seguenti di questo capo primo sono intese a regolare la composizione delle Corti d’assisie; il numero dei giudici che dovranno comporle, e il modo di eleggerli e surrogarli all’uopo; l’intervento alle Assisie del pubblico Mi- nistero, e dell’offizio dell’avvocato dei poveri; il modo di convocarle e di farne la chiusura. E sono le stesse disposi- zioni che giá si erano inserite nel progetto di legge sulla rior- ganizzazione dell’ordine giudiziario, ampliate e modificate, onde accomodarle alla disegnata introduzione dei giudici del fatto, cosicchè quel progetto vorrá essere in tal parte, quando verrá in discussione, emendato.

Solamente è da notarsi che il numero dei giudici legali viene ridotto a tre, numero invero sufficiente (2), poichè la loro decisione dovrá limitarsi all’applicazione della legge, ed alla risoluzione delle questioni di mero diritto contro alle quali si potrá all’ucpo ricorrere in Cassazione.

Il capo secondo intitolato Del procedimento avanti la Corte d’assisie incomincia da una disposizione sul rinvio alle Assi- sie che dovrá ordinarsi dalla sezione d’accusa, con la facoltá però di designare preferibilmente la Corte d’assisie da con- vocarsi nella cittá stessa in cui avrá sede la Corte d’appello,

Siccome la giurisdizione che spetterá alle Corti d’assisie sará in certo modo una emanazione, una delegazione di quella spettante alla Corte di appello sopra l’intiero suo territorio, il Ministero stimò opportuno d’introdurre nel progetto tale riserva, della quale la sezione d’accusa potrá giovarsi oppor- tunamente, secondo le circostanze.

Si è pure formulata una disposizione pel rinvio da farsi quanto ai reati politici, ed a quelli di stampa (articolo 22), e si è ripetuta la disposizione, giá inclusa nella legge attuale, sulla citazione diretta che s’intenderá sempre limitata a que- st’ultima specie di reati.

E qui ricercherá taluno il perchè, mentre si viene insti- tuendo il giurí, vogliasi per anco lasciare ai giudici legali, ad una frazione della Corte d’appello il decretare l’accusa, e non siasi pensato come in Inghilterra e negli Stati-Uniti, e come aveva pure stabilito la Costituente francesce nel 1794,

(1) Anchel’Assemblea costituente, che ordinò primamente il giurí, e che fu cosí larga in liberali propositi colla legge del 1791, lo restringeva ai soli crimini punibili con pene afflittive od infamanti.

(2) Legge francese 4 marzo 1831, art. 1.

di commettere tale giudizio ad un grande giurí, chè cosí lo chiamano.

Ma lasciando stare la considerazione che non pare vera- mente necessario di formare un giurí solamente per l’accusa, e che si avrá bastante garanzia e per la societá e per l’accu- sato nel giurí che deve pronunciare in definitiva sulle que- stioni di fatto, è perentoria la risposta, che non si potrebbe costituire un giurí per l’accusa senza travolgere affatto, come si è detto poc’anzi, le basi fondamentali della nostra proce- dura, senza sopprimere cioè la istruzione preparatoria e scritta ; perocchè esso giurí non potrebbe mai fondare il suo giudizio sopra le informazioni scritte, ma dovrebbe udire oralmente, se non in pubblico, a porte chiuse, come in In- ghilterra, i testimoni, e quindi farebbe mestieri di ricercare ‘ed immaginare altre norme da sostituirsi nel Codice di pro- cedura criminale a tutto ciò che risguarda l’uffizio degli in- struttori, delle Camere di Consiglio, e delle sezioni d’accusa che non sarebbero piú compatibili col nuovo sistema.

Premesse quindi alcune disposizioni di puro ordine con- cernenti il trasferimento degli accusati (articolo 24) e la tras- messione delle carte al luogo dove si fará il giudizio (arti- colo 28), l’interrogatorio dei detti accusati (articolo 26), il rimando della causa, se fa d’uopo, ad altra Sessione (arti- coli 27 e 28), e le funzioni del presidente (articolo 29), si arriva al punto in cui i giurati entrano in uffizio e vengono ad assidersi sel luogo appartato del tribunale loro destinato, ed a nrestare il giuramento (articoli 50 e 31). E qui suppo- nesi giá composto il giuri che deve conoscere della causa, se- condo le disposizioni che sono l’argotcento del capo n, ti- tolo 11, essendosi giudicato piú conveniente di seguire l’or- dine stesso delle disposizioni contenute nella legge attuale sulla stampa, la quale tratta prima della competenza e del procedimento, ed in appresso dei giudici del fatto.

Prima però di formolare le altre disposizioni di questo capo 11, il Ministero dovette proporsi e risolvere tre princi- pali questioni: la prima, che risguarda le circostanze alte- nuanti, e per conseguenza la posizione delle questioni ; la seconda, che concerne il modo della votazione ; la terza, che ha per oggetto il numero dei voti necessari a pronunciare un’assoluzione od una condanna.

Quanto alle circostanze attenuanti non ignorava il Mini- stero che in Francia ne fu lamentato talvolta l’abuso, e che uomini di grande autoritá non esitarono di attribuire a sif- fatto abuso il crescere dei reati, Ma se i giurati deggiono ri- spondere non tanto sulla materialitá che sulla moralitá di un fatto, è mestieri che lo apprezzino da ogni lato e nel suo intiero ; e di vero il loro giudizio non sarebbe perfetto se dovessero rispondere sul fatto e sulle circostanze aggravanti inducenti un aumento di pena, e rimanersi silenziosi sulle attenuanti che possono mitigarla.

Piú che l’abuso delle circostanze attenuanti, che non pro- durrebbero mai l’assoluta impunitá del reo, fu avviso al Mi- pistero sia da temersi il pericolo d’una improvvida assolu- zione, qualora nell’animo dei giurati la pena comminata dalla legge non fosse adeguata alla colpa; perchè, quantunque la legge raccomandi ai giudici di attenersi puramente al fatto, senza misurare le conseguenze della dichiarazione che loro si addimanda, è tuttavia assai difficile che ii pensiero dei giurati non trascorra alla sanzione penale, alla purizione che pende sul capo del reo. ;

Fra il sistema ricevuto in Francia che ammette le circo- stanze attenuanti, ed il sistema contrario che le trascura, si giudicò preferibile il primo; cosí il progetto si accosta alla legge di Francia, per cui il giurí è chiamato a deliberarvi