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legge elettorale 17 marzo 1848



Art. 36. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o dove tengono la loro abitazione.

Art. 37. La pubblicazione prescritta dall'art. 33 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 38. Ogni volta che le amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 39. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti per opera dell'amministrazione comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 40. I nomi degli elettori ammessi dalle amministrazioni comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente generale a mente dell'art. 33 della presente legge.

Art. 41. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli, e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente della provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle ventiquattr'ora dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 42. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni all'Intendente generale.

Art. 43. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio d'Intendenza generale. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 44. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente omesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potrà rivolgersi all'Intendente generale unendo al suo ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 45. L'Intendente generale entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disanima generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistate le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1. Gl'individui che si resero defunti.

2. Quelli, la cui iscrizione nella lista stata annullata dalle Autorità competenti. Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 46. Le rimozioni e le aggiunte fatte dall'Intendente generale alle liste elettorali stese dalle Amministrazioni comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate, ed affisse nel capo-luogo dell'Intendenza generale e nel Comune.

E quando l'Intendente generale avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stesa dalle Amministrazioni comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agl'individui aventi interesse al loro domicilio effettivo, od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 47. Sarà aperto nella segreteria dell'Intendenza generale un registro vidimato in ciascun foglio dall'Intendente generale, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante, o da un suo mandatario.

L'Intendente generale spedisce ricevuta di ciacun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data, ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 48. Gl'individui che stimassero potersi lagnare d'essere stati erroneamente inscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far valere le loro doglianze innanzi l'Intendente generale che pronunzierà sentito il consiglio d'Intendenza.

Ma non potrà più darsi ascolto ai loro richiami dove il ricorso, e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 49. La ragione di reclamare davanti le Amministrazioni comunali, e l'Intendente Generale, l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 46 della presente legge.

Art. 50. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 51. l'Intendente generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 47 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 50 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.