Pagina:Parlamento Italiano - Atti parlamentari, 1860, Documenti.pdf/580


— 547 —

appendice

2° In quelli di 2500 a 10000 abitanti a lire 300.

3° In quelli superiori a 10000 abitanti a lire 400.

4° In Genova a lire 500.

5° In Torino e Milano a lire 600.

Art. 5. Per l’esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl’individui contemplati in quest’articolo saranno elettori se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d’aver posseduto per anni cinque anteriori, senza interruzione, un’annua rendita di lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovraindicate per essere elettore avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifici pei commercianti dall’articolo 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, si imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall’usufrutto, l’imputazione si fa a profitto dell’usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l’usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l’affittamento s’imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computazione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all’enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall’enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall’imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati per l’effetto di accertare l’imposta che pagherebbero quando cessasse l’esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate dai proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L’esistenza della società di commercio s’avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l’uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, siaper qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assurto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell’asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell’annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d’eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d’essi, ov’egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de’ suoi figliuoli, da lui nominato, per farlo godere dell’elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s’intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all’esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti cd industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L’elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s’intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l’effetto di riunire l’un domicilio all’altro.

Art. 18. Gl’individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza. che siano dispensati dall’obbligo della accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.


TITOLO II.


Capo I. — Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite Ie amministrazioni comunali a norma dell’art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1° Della loro età;

2° Del censo che pagano;

3° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;