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E parimente sia approbato il settimo, che vuole, che il Mercato della Brà sia libero: dovendo però li Podestà esser sempre Giudici delle contrafattioni, come è detto di sopra.

L'ottavo, che tratta introno all'esser liberi à venditori, & à compratori li Mercati con Decreto publico anticamente instituiti in diverse parti del Territorio, potendo li venditori condur, e ricondur nell'istesso giorno senza obligo de Mandati, e comperarsi alle case de particolari fino ad una somma di Grano, ò Farina pur senza Mandati, mentre i luochi delle condotte siano per trè miglia almeno lontani la luochi esterni, eccettuato il paese verso la Chiusa, e la Crovaram che s'intendono sempre gl'ultimi confini da quella parte; fendo anco libero il potersi condur à Verona ogni quantità di Grano, ò Farina propria, ò comperata, sia similmente confirmato, con questa regolatione però, che i trè miglia lontano da luochi esterni, debbano essere quattro, che resti sempre escluso ancor, e prohibito dalle condotte il Lago di Garda, e che nei viaggi non si possano usare se non le strade battute, e ordinarie.

Sia approbato ancor il nono Capitolo, che versa circa la libertà di condurre senza il Mandato da una casa all'altra di um medesimo Patrone, e da una Villa all'altra, non più lontana, che trè miglia i proprii Grani, con questa conditione, che i luochi delle medesime condotte siano, come è detto di sopra, almeno per quattro miglia lontani da confini ester-