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avvertenza 567

Ci sono de’ giudici a Firenze; e, con atto del 15 febbraio 1858, l’egregio signor Avvocato Panattoni mio patrocinatore fece istanza alla Regia Corte di Firenze per la conferma della prima sentenza, contro la quale il signor Le Monnier aveva appellato. La Corte «confermò quella sentenza in ogni sua parte, e ne ordinò l’esecuzione secondo la sua forma e tenore.»

Il signor Le Monnier ha appellato da questa seconda alla Corte di Cassazione; e la nova discussione dev’esser portata all’udienza tra pochi giorni. La bontà, mi lasci dire, della mia causa, due sentenze conformi, e il valore già utilmente esperimentato del patrocinio, non mi lasciano inquietudine per l’esito; ma Ella vede, Chiarissimo signor Professore, quanto mi deva importare di non rimanere intanto sotto il peso della grave e, a ragione, temibile sua autorità. Il breve spazio di tempo che mi resta tra la pubblicazione del di lei scritto e la trattazione della causa, obbligandomi a tirar giù in furia, aggiunge un novo svantaggio all’inferiorità delle mie forze; ma a ogni modo, la cagione addotta mi costringe a adoprarle quali sono, e come la circostanza me lo permette.

«Nell’Avvertenza sopra citata, Ella annunzia che, seguendo il sistema tenuto dall’egregio Montanelli, divide in tre parti lo scritto, cioè esamina, nella prima, il quesito col criterio del diritto filosofico; nella seconda, con quello della legislazione comparata; nella terza, con quello della legge patria.»

Terrò anch’io questa distinzione riguardo alle due parti principali, cioè la prima e la terza: il poco che avrò a dire sulla legislazione comparata troverà un luogo opportuno in una di queste. E prendo da Lei il titolo della prima.




§ 1.


La questione esaminata filosoficamente.



Ella principia la discussione dall’impugnare il diritto di proprietà messo in campo da molti, come il motivo naturale e necessario d’una legge che riservi esclusivamente agli autori la facoltà di far ristampare le loro opere. «Nulla» sono sue parole «di più inesatto e di più falso, a creder nostro, del nome di proprietà attribuito a questo privilegio.» E in ciò ho la soddisfazione di trovarmi interamente d’accordo con Lei; essendo persuaso, da un pezzo, che questa formola «Proprietà letteraria» è nata, non da un intuito dell’essenza della cosa, ma da una semplice analogia. È un traslato che, come tutti i traslati, diventa un sofisma quando se ne vuol fare un argomento: sofisma che consiste nel concludere da una somiglianza parziale a una perfetta identità.

Ho poi un motivo particolare per combattere e escludere dalla questione un tale falso concetto, come quello che in questa causa è il mio principale, anzi il mio unico nemico; giacchè, come spero di poter dimostrare a suo luogo, (interpretazione che la parte avversaria mette in campo, degli articoli della Legge ne’ quali sta tutta la causa, non ha altro fondamento che la supposta Proprietà letteraria. Mi permetta dunque che, anche per non parer di valermi semplicemente d’un argomento ad homi-