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vi è di bello, di curioso e di antico; e la specialità di

    fosse a doppio precetto per la sola città suddetta; fu dichiarato: «che il giorno 26 di luglio dedicato alla gloriosa S. Anna nella sola Città di Napoli si celebrasse in avvenire come festa di doppio precetto».
       Con Breve Apostolico del dì 30 novembre 1849 e con Sovrano atto pubblicato in considerazione della costante divozione della Real Famiglia, e del popolo del Regno delle due Sicilie verso la Beatissima Vergine, e della viva gratitudine di entrambi alle tante grazie per di Lei intercessione ottenute, fu stabilito «che in tutta l’estensione del Regno delle due Sicilie; si dovesse per l’avvenire istituire festa di doppio precetto quella del giorno della Presentazione di Maria Vergine al Tempio che cade il giorno 21novembre».
       Resta a far parola de’ titoli onorifici da usarsi da’ pubblici funzionari nella corrispondenza uffiiziale cogli Arcivescovi e coi Vescovi; circa gli onori militari de rendersi ai medesimi, ed a quelli che sono dovuti ai Cardinali Arcivescovi de’ Reali dominii nel perimetro delle proprie diocesi.
       Con regolamento generale del dì 24 marzo 1817 sanzionato per uso de’ Ministeri e Reali Segreterie di Stato con legge dello stesso giorno, mese ed anno relativamente a’ titoli onorifici da usarsi da pubblici funzionari nella corrispondenza ufiziale cogli Arcivescovi e con i Vescovi, fu statuito «che agli Arcivescovi ed a’ Vescovi si darà il trattamento d’Illustrissimo e Reverendissimo Signore, quando non siano decorati di altra distinzione, per cui abbia da usarsi il titolario di Eccellenza Reverendissima».
       Con Sovrana determinazione del dì 29 maggio 1827, e partecipata con Reale rescritto del dì 20 giugno detto anno relativamente agli onori militari da rendersi agli Arcivescovi ed a’ Vescovi fu disposto che agli Arcivescovi si rendano gli onori di Maresciallo ed a’ Vescovi quelli di Brigadiere».
       Con Sovrana determinazione emanata nel Consiglio Ordinario di Stato con la stessa data relativa agli onori militari da rendersi ai Cardinali Arcivescovi fu fermato a che agli Arcivescovi Cardinali si «rendano gli onori di Tenete Generale».
       Col Concordato dell’anno 1818 in quanto al modo come proce-