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2. la interpretazione autentica, ove occorra, delle leggi o disposizioni sovrane;
3. le questioni di competenza fra i diversi ministeri:
4. l’esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii;
5. l’approvazione degli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua Santità;
6. tutti gli affari che siano rimessi da Sua Santità direttamente all’esame del Consiglio.

§ 14. Gli affari contemplati nei numeri 1 e 2 del § precedente sono rimessi all’esame del Consiglio allorchè siano stati discussi preliminarmente nel consiglio dei ministri come è prescritto nei §§ 11 e 48 dell’ordinamento dei ministeri.

§ 15. Se nasce dubbio sulla competenza delle sezioni o della adunanza generale, esso è risoluto dal Cardinale presidente.

§ 16. Anche gli affari che non sono compresi nella riserva del § 13 possono essere esaminati dall’adunanza generale, semprechè dal Cardinale presidente sulla dimanda di un ministro o della sezione competente le siano rimessi.

§ 17. Nei casi preveduti dai precedenti §§ 13 al 16 incombe alle sezioni di far l’esame preventivo degli affari e prepararne la discussione nell’adunanza generale.

§ 18. Le funzioni del Consiglio di Stato negli affari non contenziosi sono meramente consultive: esso non può delibere nè in adunanza generale nè diviso in sezioni che nella forma di semplice opinamento ed allorquando venga consultato sia dal Sovrano, sia dal consiglio deʼ ministri, sia da ciascuno di loro singolarmente.

§ 19. Negli affari che appartengono al contenzioso amministrativo il Consiglio esercita le funzioni di magistrato nel modo e nei limiti che saranno determinati da un regolamento particolare.


CAPITOLO III.

Esame e discussione degli affari.

§ 20. Il Cardinale presidente presenta al consiglio gli affari che gli sono rimessi dal Santo Padre.

§ 21. Allo stesso Cardinale presidente si rivolgono i ministri sia collegialmente, sia singolarmente coi loro rapporti sugli affari da discutersi nel Consiglio: vi uniscono le carte relative.

§ 22. Il segretario del Consiglio presso gli ordini del Cardinale pre-