Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/17


— 10 —

debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale, col pieno e libero esercizio dei diritti civili.

§ 5. I consiglieri straordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al Consiglio dal Cardinale presidente secondo l’ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.

§ 6. Il segretario del Consiglio ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali: è applicabile a questo funzionario il disposto nel § 4, quanto alla sudditanza pontificia ed all’esercizio libero dei diritti civili.

§ 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del Consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del Cardinale Segretario di Stato.

§ 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del Consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.

Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che riguarda le loro funzioni nel sacro Concistoro.


CAPITOLO II.

Affari da trattarsi nel Consiglio di Stato e loro divisione.

§ 9. Gli affari da trattarsi nel Consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all’amministrativo contenzioso.

§ 10. Per gli affari della prima classe il Consiglio si divide in due sezioni, l’una per le materie di legislazione e di finanza, l’altra per gli affari interni.

§ 11. Sotto il nome di legislazione e finanza sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.

La denominazione di affari interni comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.

§ 12. Gli affari di maggiore entità fra quelli che appartengono alla prima classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del Consiglio: gli altri rimangono alle sezioni.

§ 13. Sono affari di maggiore entità.

1. i progetti delle nuove leggi generali e dei sistemi organici amministrativi o giudiziarii;