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debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale, col pieno e libero esercizio dei diritti civili.
§ 5. I consiglieri straordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al Consiglio dal Cardinale presidente secondo l’ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.
§ 6. Il segretario del Consiglio ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali: è applicabile a questo funzionario il disposto nel § 4, quanto alla sudditanza pontificia ed all’esercizio libero dei diritti civili.
§ 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del Consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del Cardinale Segretario di Stato.
§ 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del Consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.
Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che riguarda le loro funzioni nel sacro Concistoro.
CAPITOLO II.
Affari da trattarsi nel Consiglio di Stato e loro divisione.
§ 9. Gli affari da trattarsi nel Consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all’amministrativo contenzioso.
§ 10. Per gli affari della prima classe il Consiglio si divide in due sezioni, l’una per le materie di legislazione e di finanza, l’altra per gli affari interni.
§ 11. Sotto il nome di legislazione e finanza sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.
La denominazione di affari interni comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.
§ 12. Gli affari di maggiore entità fra quelli che appartengono alla prima classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del Consiglio: gli altri rimangono alle sezioni.
§ 13. Sono affari di maggiore entità.