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forme alle precedenti Concessioni temporarie dei Papi Sisto V., Benedetto XIII., e Clemente XIII., a qualunque fedel Cristiano, ogni volta che divotamente, e contrito nel cuore, reciterà nel Santuario le Litaníe della Beata Vergine.

Lo stesso Pontefice Pio VI., con Breve del giorno 16 Settembre 1791, accordò in perpetuo, che ogni Messa de’ Morti, celebrata all’Altare Maggiore (che fu l’assegnato dall’Ordinario), da qualunque Sacerdote Secolare, o Regolare, fosse privilegiata.

Altre Indulgenze furono accordate in questa Chiesa dallo stesso Papa Pio VI. pei giorni 11, 12 e i3 Maggio, e per le Sette Festività della Beata Vergine; ed evvi poi l’Indulgenza Plenaria concessa in perpetuo dal Regnante Sommo Pontefice Pio VII., applicabile in modo di suffragio ai Defunti, per una sola volta però all’anno a tutti i fedeli, che contriti, confessati, e comunicati, visiteranno questa Chiesa, e vi pregheranno in qualunque giorno loro beneviso.



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